L’art. 9, comma 1, lett. n.) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 ha trasferito all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. La Circolare n.1 del 10 aprile di quest’anno, diffusa da Anpal, relativa alle linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi, specifica che, nel caso di risorse rientranti in un conto collettivo, o conto di sistema, l’assegnazione del contributo è sottoposta all’applicazione della disciplina degli aiuti di stato e conseguentemente non è finanziabile, tramite conto collettivo, la formazione obbligatoria per legge. Si fa qui esplicito riferimento al comma 2 dell’art 31 del Regolamento UE 651/2014, che cita: “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”. Si apre così la questione circa la finanziabilità, attraverso i conti di sistema, della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che è obbligatoria per legge, così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza e che sembrerebbe quindi esclusa dal finanziamento. Tuttavia, nel Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 651/2014, all’art 1, comma 2 si legge: “Rimane in ogni caso ferma la possibilità per gli stessi Fondi di erogare aiuti alle imprese per attività di formazione continua in regime di “de minimis” in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al Regolamento (CE) 1408/2013 e al Regolamento (UE) 1379/2013”.
Formazione finanziata: leggi e regolamenti
Per maggiore chiarezza, facciamo un passo indietro. L’art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ha previsto la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali, autorizzati a concedere aiuti di stato alle imprese aderenti, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori. Sul tema degli aiuti di stato esistono però numerosi vincoli imposti dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il cui obiettivo è garantire la leale concorrenza tra le imprese dei diversi Stati membri. In particolare, i finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 dello stesso trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica e, in conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Sulla base del suddetto articolo, nel 1998 il Consiglio Europeo ha emanato il regolamento CE 994/98, specificando che gli aiuti “de minimis”, ovvero quelli erogati alle imprese in un determinato periodo e che non superano un importo predefinito, non sono soggetti alla procedura di notifica. Con tale regolamento, il legislatore europeo ha riconosciuto il fatto che gli aiuti, se prestati in misura limitata, non sono tali da incidere sugli scambi tra stati membri e non portano quindi a falsare la concorrenza. Sono stati quindi definiti nel Regolamento UE 1407/2013, i seguenti massimali: 200.000 euro per gli aiuti “de minimis” che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro; 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Fanno eccezione le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, per cui si rimanda a regolamenti specifici. Con il Regolamento UE 651/2014, i legislatori europei hanno ritenuto di dover esplicitare ulteriormente l’elenco degli aiuti di stato compatibili con gli artt. 107 e 108 del trattato, elencando gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica e indicando una soglia massima, superata la quale torna in vigore il suddetto obbligo. Nelle considerazioni iniziali, viene affrontato, tra gli altri, il tema della formazione, indicata come “obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell’Unione e degli Stati Membri” e viene quindi scritto che “gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero, a determinate condizioni, essere esentati dall’obbligo di notifica”. In tal senso va inteso quanto stabilito nella Sezione 5 – art 31 del suddetto regolamento. Come già detto, il comma 2 di questo articolo vieta l’erogazione degli aiuti di stato per la formazione obbligatoria per legge, ma questo solo per le fattispecie previste dal Regolamento 651/2014, che non annulla quanto invece previsto dal regime “de minimis” in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al Regolamento (CE) 1408/2013 e al Regolamento (UE) 1379/2013”.
Formazione finanziata: un’interpretazione corretta
Per concludere, ci pare quindi corretta la seguente interpretazione: i finanziamenti per le attività di formazione, ivi compresa quella obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, sono erogabili alle imprese da parte dei Fondi interprofessionali, finché limitati al regime “de minimis”; non possono essere invece erogati aiuti di stato per la formazione obbligatoria, avvalendosi del disposto del Regolamento UE 651/2014. I
Le fonti
Regolamento UE 1407/2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=IT
Regolamento UE N. 651/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT