La via breve per difendere l’impresa

Non sempre il tribunale è la scelta più efficace. L’ordinamento offre al datore di lavoro diversi strumenti di tutela, dal ricorso al Direttore dell’Ispettorato alla domanda al Comitato per i rapporti di lavoro, che, se attivati nei tempi corretti, possono evitare contenziosi lunghi e costosi. Una guida ragionata ai rimedi amministrativi contro verbali, sospensioni e diffide ispettive

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Una guida ragionata al rimedio del ricorso amministrativo contro verbali, sospensioni e diffide ispettive nelle aziende

di Mario Pagano |

Avverso le verbalizzazioni di natura sanzionatoria e alcuni provvedimenti di altra natura, emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, tanto dagli ispettori del lavoro quanto dagli altri enti che ne hanno competenza, non sempre la strada del ricorso giurisdizionale è quella giusta e più rapida per garantire un riconoscimento delle ragioni di un datore di lavoro.

L’ordinamento, in realtà, permette al destinatario degli atti di poter presentare svariate forme di ricorso amministrativo. In ragione della tipologia del provvedimento adottato e dell’organo accertatore, che ha proceduto alla verifica ispettiva, sfociata in un provvedimento, avente più o meno conseguenze sanzionatorie.

Vediamo, quindi, i principali strumenti di ricorso amministrativo previsti dal legislatore, analizzandone contenuti e, soprattutto, termini entro i quali possono essere attivati. Spesso, infatti, il tempo a disposizione del datore di lavoro è breve. E la strada del contenzioso risulta alternativa ad altre misure agevolative e premiali, che permettono, ad esempio, un pagamento delle sanzioni in modalità ridotta o minima. Pertanto, occorre fare una scelta precisa, con la consapevolezza che, come dicevano i latini, “electa una via non datur recursus ad alteram”.

Il verbale unico di accertamento e notificazione

Partiamo dai mezzi di gravame, che possono essere utilizzati avverso il provvedimento più classico in materia, ossia il verbale unico di accertamento e notificazione. In questo caso il discrimine nella scelta dello strumento è dato, innanzitutto, dal soggetto che ha notificato il verbale sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.

Ufficiale o agente di polizia giudiziaria

Se, infatti, l’atto è stato adottato da ufficiale o agente di polizia giudiziaria è possibile presentare ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tipico il caso delle verbalizzazioni dei militari della Guardia di Finanza, sempre più impegnati, parallelamente agli ispettori del lavoro, nella lotta al lavoro sommerso. La ratio di tale mezzo di gravame, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 124/2004, è garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Nonché in materia contributiva e assicurativa.

Come spiegato dall’Inl con nota 10.10.2022 n.2016, la sede presso cui presentare il ricorso amministrativo, anche per violazioni riferite a personale occupato in più ambiti provinciali, è quella dell’Ufficio nel cui ambito provinciale opera l’organo che ha emesso il verbale. Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Deve essere deciso entro i successivi 60 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto, il ricorso si intende respinto.

Funzionari Inl, Inps e Inail

Diversamente, se il verbale unico è stato adottato dal personale ispettivo dell’Inl o dai funzionari di vigilanza di Inps e Inail, la sede cambia radicalmente. Così come la norma che regola l’impugnativa. In tal caso, infatti, ai sensi del successivo art. 17, il ricorso amministrativo dovrà essere rivolto al Comitato per i rapporti di lavoro. Istituito presso le sedi delle Direzioni Interregionali del Lavoro, di norma è presieduto dal Direttore della Dil e composto anche dai Direttori regionali di Inps e Inail.

Il gravame va presentato sempre entro 30 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. Ma per la decisione, con provvedimento motivato da adottare sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato, ci sono questa volta 90 giorni di tempo. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. La vera peculiarità non è data solo dalla tipologia di ente che ha emesso l’atto da impugnare, ma dalla materia oggetto di verifica. Mentre, infatti, il ricorso ex art. 16 non ha limiti di materia, quello al Comitato per i rapporti di lavoro è previsto unicamente per le ipotesi di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro.

Il concetto di sussistenza e di qualificazione

Per orientare i ricorrenti, l’Inl, con la nota 13.10.2021 n. 1551, ha spiegato tanto il concetto di sussistenza quanto quello di qualificazione. Indicando, così, le possibili fattispecie che possono formare oggetto di ricorso. Innanzitutto, nell’ambito del concetto di sussistenza vanno ricondotte tutte quelle ipotesi in cui è in discussione l’esistenza stessa del rapporto lavorativo oggetto di accertamento.

Parliamo, quindi, del lavoro sommerso, ma anche delle fattispecie di disconoscimento del distacco transnazionale. In quanto, per effetto dell’art. 3 co. 4 del D.Lgs. 17.7.2016 n. 136, “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”. Dunque, in ragione dell’assenza dei requisiti che la normativa prescrive per una genuina operazione di distacco transnazionale, vi è una costruzione di un nuovo rapporto di lavoro che passa ope legis dal distaccante all’effettivo utilizzatore.

Diversamente, rientrano nel concetto di qualificazione del rapporto tutte quelle fattispecie patologiche nelle quali il personale ispettivo, senza mettere in discussione l’esistenza di una prestazione lavorativa, ne ritiene errata la tipologia contrattuale scelta dal datore di lavoro. Pertanto, possiamo citare:

  • lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e collaborazione coordinata e continuativa;
  • prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
  • lavoro reso dai familiari, rispetto ai quali il personale ispettivo ha verificato la presenza di chiari indici di subordinazione;
  • casi di apprendistato e di lavoro intermittente privi dei requisiti di legittimità;
  • collaborazioni etero-organizzate, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81.

Come detto, il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. Tenendo ben presente che, nella maggior parte dei casi, tale termine decorre solo dopo che il provvedimento ha acquistato valore di notifica di illecito, ai sensi della L. 689/1981. Nel verbale unico, infatti, tale effetto può prodursi anche dopo la notifica dello stesso se contiene violazioni oggetto di diffida a regolarizzare, o violazioni già spontaneamente sanate, per le quali è previsto il solo pagamento della sanzione in misura minima (la cosiddetta diffida “ora per allora”). In tali casi, infatti, il termine di 30 giorni inizierà a decorrere scaduti i termini per sanare e pagare le relative sanzioni nel minimo edittale.

Diversamente, se l’atto contiene solo illeciti non sanabili (es. tutte le violazioni in materia di orario di lavoro), oggetto di sola contestazione dell’illecito amministrativo in senso proprio (la “notifica di illecito” ex artt. 14 e 16 della L. 24.11.81 n. 689), il termine decorrerà direttamente dalla data di ricezione del verbale unico. Altri mezzi di gravame sono, poi, previsti per alcune particolari tipologie di provvedimento adottate dagli ispettori.

La sospensione dell’attività imprenditoriale

Una delle più rilevanti e gravose è sicuramente il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Utilizzato nel caso di riscontro di lavoro in nero in una certa percentuale o di alcune specifiche e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. In tali casi, ai sensi dell’art. 14 co. 14 del D.Lgs. 81/2008, è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni da quando il provvedimento è stato notificato, alla Direzione Interregionale del Lavoro territorialmente competente. La quale si pronuncia nei successivi 30 giorni.

Tale mezzo di impugnazione, tuttavia, è riconosciuto avverso ai soli provvedimenti di sospensione adottati per lavoro sommerso. Quindi, per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, se il ricorso non viene deciso entro i 30 giorni previsti, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Ricorso amministrativo per la diffida accertativa

Altro provvedimento soggetto a gravame è la diffida accertativa per crediti patrimoniali che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 124/2004, consiste in un invito a pagare quanto dovuto al lavoratore, rivolto tanto al datore di lavoro quanto all’eventuale utilizzatore nella veste di obbligato in solido.

Alla base vi è un accertamento tecnico, svolto dal personale ispettivo, in ragione di inosservanze alla disciplina contrattuale dalle quali scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, che abbiano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Avverso la diffida accertativa tanto il datore quanto l’eventuale obbligato in solido possono presentare ricorso entro 30 giorni al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

Disposizione per ipotesi di violazione

Infine, può essere contestata anche la disposizione, un ordine immediatamente esecutivo che l’ispettore del lavoro, ex art. 14 del medesimo D.Lgs. 124/2004, rivolge al datore di lavoro per l’ipotesi di violazioni sfornite di una correlata sanzione di natura penale e amministrativa. Il fine è ripristinare l’ordine giuridico violato senza conseguenze negative sul piano sanzionatorio per il destinatario che decide di ottemperare.

Avverso la disposizione, è comunque possibile presentare ricorso, che tuttavia non sospende l’esecutività dell’atto. Il gravame va presentato entro 15 giorni al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.


* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.

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