La recente sentenza del Tar Sicilia Palermo (n. 01245/2025) ha fatto molto di più che risolvere una controversia. Ha tracciato una linea netta sui principi di trasparenza e legalità nella selezione dei fondi interprofessionali da parte della Pubblica Amministrazione. Per capire meglio la portata di questa decisione, abbiamo incontrato Lucia Alfieri, avvocato del Foro di Palermo, legale che ha assistito il fondo Fonarcom in questo importante ricorso.
Qual è, a suo avviso, il messaggio principale che emerge da questa recente sentenza del Tar Sicilia?
Il messaggio è forte e diretto e va ben oltre il caso specifico. La sentenza stabilisce. un principio fondamentale: la selezione di un fondo interprofessionale da parte di un’Amministrazione pubblica va correttamente inquadrata quale atto di esercizio di un potere da compiere nell’ambito di un procedimento amministrativo volto a individuare, sulla base di una valutazione comparativa, il fondo maggiormente in grado di soddisfare le esigenze formative dell’Amministrazione. Questa è la vera rivoluzione. Non si tratta di una mera scelta “privatistica” del datore di lavoro, ma di un atto di pubblico potere che gestisce risorse pubbliche.
Come ha motivato il Tar questa sua affermazione sulla natura pubblicistica della scelta?
Il Tribunale ha fatto leva su diversi aspetti cruciali. Innanzitutto, ha sottolineato la rilevanza pubblicistica di detti fondi, che gestiscono risorse pubbliche. Si parla di contributi che, sebbene transitino per soggetti privati, hanno una destinazione e una finalità pubbliche: la formazione e la crescita professionale dei lavoratori. Come ha ben sottolineato la sentenza, questa destinazione di “ingenti risorse economiche volte alla formazione del personale” e, dunque, “alla crescita professionale di chi opera all’interno dell’Amministrazione medesima e, in ultima analisi, ne determina ogni azione”, non può essere soggetta a decisioni arbitrarie. Questo elemento sposta le relative controversie nella giurisdizione del giudice amministrativo, come peraltro già consolidato, e ne conferma la natura di interesse generale.

Il Tar Sicilia ha annullato l’atto di selezione. Qual è stato l’aspetto più critico nella condotta dell’Amministrazione che ha portato a questa decisione?
L’aspetto più critico è stata l’assenza totale di un’adeguata istruttoria e di una valutazione comparativa. La sentenza ha chiaramente affermato che è illegittimo l’atto di selezione di un fondo paritetico, ex art. 118, l. n. 388 del 2000, da parte di una Pubblica Amministrazione ove esso non sia preceduto da alcuna valutazione comparativa tra i fondi interprofessionali. Nel nostro caso, l’Amministrazione regionale aveva in passato, nel 2014, selezionato Fonarcom proprio attraverso un’indagine di mercato e un’analisi comparativa.
Questa volta, invece, non solo ha omesso tale valutazione, ma ha anche ignorato un’offerta migliorativa che il fondo Fonarcom aveva già presentato nel 2019. E ha stipulato una convenzione che prevedeva un tasso di restituzione delle risorse inferiore rispetto a quanto Fonarcom stava già garantendo. Questo contegno, come ha rilevato il Tar, era in “evidente contraddittorietà” con il precedente operato e in palese violazione dei principi di buona amministrazione.
Quali saranno le ricadute pratiche di questa sentenza per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono dei fondi interprofessionali?
Le ricadute sono enormi. In futuro, ogni Amministrazione pubblica che intenda avvalersi di un fondo interprofessionale dovrà condurre una procedura trasparente con un’adeguata istruttoria. Questo significa che non basterà scegliere il fondo per mere ragioni di opportunità o affinità politico-sindacali. Bisognerà dimostrare che la scelta è frutto di una valutazione comparativa tra i diversi fondi interprofessionali, finalizzata a individuare il fondo che offre le migliori condizioni economiche (in termini di percentuale di finanziamento per la formazione). Che si traduce in un maggiore beneficio per le esigenze formative dei propri dipendenti e per la gestione delle risorse pubbliche. Si apre una nuova fase di maggiore rigore e trasparenza, a tutela non solo dei fondi concorrenti, ma soprattutto dell’interesse pubblico e dell’efficienza della spesa.
In sintesi, avvocato, cosa rappresenta questa sentenza nel panorama della gestione dei fondi per la formazione?
Questa sentenza è un faro. Rappresenta una riaffermazione potentissima dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dall’Art. 97 della Costituzione, anche in ambiti che a volte possono sembrare “minori” o meramente gestionali. Il Tar Sicilia ha ribadito che la gestione delle risorse pubbliche, anche quando avviene tramite canali apparentemente privati, è e rimane esercizio di pubblico potere. È una vittoria per la trasparenza, per la concorrenza leale tra i fondi e, in definitiva, per la collettività, che vedrà le proprie risorse destinate alla formazione continua gestite con maggiore efficacia e responsabilità. È un chiaro invito alla PA a “svolgere un’adeguata istruttoria sulla scorta di una procedura comparativa e con un’adeguata motivazione”, come specificato nella sentenza stessa.
La sentenza si rivolge solo alle Pubbliche Amministrazioni o anche a società ed enti comunali provinciali o regionali partecipati dalle PA?
Assolutamente sì. Il principio enunciato dal Tar riguarda tutti i soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Anche se formalmente private, le società partecipate dal pubblico gestiscono capitali e risorse che derivano direttamente o indirettamente dal bilancio pubblico o da attività di pubblico interesse, mirando al perseguimento di finalità pubbliche. Non applicare le medesime logiche di trasparenza e imparzialità nella gestione di tali risorse (cioè quelle destinate alla formazione continua dei lavoratori dipendenti) creerebbe una “zona franca” analoga a quella criticata dalla sentenza. Oltre a ciò, i principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.), sebbene formalmente riferiti agli enti pubblici, sono pacificamente considerati estendibili anche alle società a controllo pubblico, proprio in virtù della loro missione e della provenienza delle risorse.
La selezione del fondo interprofessionale, implicando la destinazione di risorse per la formazione continua del personale (e quindi l’efficienza complessiva della società), rientrerebbe in questa logica. Deve poi considerarsi anche che molte società a socio unico pubblico svolgono funzioni di rilevanza pubblica, spesso erogando servizi essenziali. In tal senso, la formazione dei loro dipendenti, finanziata con risorse che hanno una derivazione pubblica, assume anch’essa una valenza pubblicistica, rendendo necessaria una selezione basata su criteri oggettivi e comparativi, analogamente a quanto richiesto per le Pubbliche Amministrazioni.















