Il tempo determinato in agricoltura

Nonostante il legislatore abbia da sempre avuto una particolare attenzione al settore primario, espungendo gli operai agricoli dalla disciplina generale del lavoro a termine, ci sono delle precise regole a cui i datori di lavoro devono attenersi.

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di Dimitri Cerioli |

Il 2018 sarà ricordato dai datori di lavoro e dagli operatori dei servizi al lavoro per le modifiche apportate dal Decreto Dignità al Decreto Legislativo n. 81 del 2015 che contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro. Il legislatore è infatti intervenuto per modificare le norme sul contratto di lavoro a tempo determinato. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La stagionalità del lavoro agricolo

Nel settore agricolo queste limitazioni si applicano esclusivamente nei confronti dei lavoratori con la qualifica di impiegati, quadri e dirigenti. Da sempre infatti il legislatore ha avuto una particolare attenzione al settore primario, espungendo gli operai agricoli dalla disciplina generale del lavoro a termine.

La ragione di questa esclusione risiede nella stagionalità delle lavorazioni da svolgersi in campagna e con gli animali, che rappresenta una peculiarità strutturale del lavoro in agricoltura, da cui deriva la necessità strutturale del ricorso al tempo determinato. Questa eccezione non è stata oggetto delle modifiche introdotte dal Decreto Dignità. L’esclusione contenuta prima nella Legge n. 230/1962, poi nel Decreto Legislativo n. 368/2001, è stata giustamente riproposta nel Decreto Legislativo n.81/2015 all’art.29 comma 1 ove si dispone che sono esclusi dal campo di applicazione del capo III i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dalle norme previdenziali che distinguono gli operai agricoli in Oti e Otd: ossia operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato. Sono ricompresi nella categoria di Otd le figure che comunemente vengono ancora chiamate con gli appellativi di braccianti o di avventizi agricoli o di giornalieri di campagna, secondo l’uso e la tradizione locale. L’esclusione comporta che nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato non si applichino queste limitazioni:

1. limite di durata massima di 12 mesi “a-causali”;

2. limite di durata massima di 24 mesi con causale;

3. nullità dell’apposizione del termine nei casi di mancanza della forma scritta per i contratti di durata superiore a 12 giorni;

4. trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento dei 24 mesi;

5. numero massimo di proroghe pari a 4;

6. trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di riassunzione entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi;

7. limitazioni sul numero dei lavoratori a termine in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;

8. diritti di precedenza di cui all’art.24 del D.Lgs. n. 81/2015.

Tre tipologie di contratto per l’agricoltura

Questo non comporta però, ad avviso di chi scrive, che i datori di lavoro non abbiano alcune regole a cui attenersi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti disciplina infatti in dettaglio le modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato. L’assunzione a tempo determinato può avvenire con tre tipologie di contratto tipizzate negli artt. 21 (per gli operai agricoli) e 22 (per gli operai florovivaisti) del Ccnl Operai Agricoli e Florovivaisti:

a) assunzione per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

b) assunzione per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno; in questo caso l’azienda è tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue e nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;

c) assunzione con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.

Strumenti a tutela dei lavoratori agricoli

Posto che non vi è l’obbligo della forma scritta ai sensi delle norme di legge, il Ccnl prevede la forma scritta solo per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a tempo determinato ai sensi delle lettere b) e c) degli artt. 21 e 22 del Ccnl. Per l’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è possibile prevedere un periodo di prova di 2 giorni lavorativi solo se la durata del contratto individuale è superiore a trenta giorni. Le parti stipulanti hanno previsto ulteriori strumenti a tutela del lavoratore:

ai sensi dell’art. 20 del Ccnl i lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende e sono i contratti provinciali a definire le modalità di esercizio di tale diritto;

l’art. 23 del Ccnl, invece, disciplina la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli operai che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, almeno 180 giornate di effettivo lavoro. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro.

In merito al diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato occorre sottolineare che non spetta agli operai a tempo determinato assunti ai sensi della lett. b) e c) di cui sopra e per quelli assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

La gestione della retribuzione degli operai agricoli

In tema di retribuzione occorre sottolineare una differenza fondamentale nella gestione della retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato rispetto a quanto avviene negli altri settori: gli operai a tempo determinato sono retribuiti solo per il lavoro effettivamente prestato e non necessariamente per tutte le giornate ricomprese all’interno della durata del rapporto di lavoro. All’operaio a tempo determinato viene garantita una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, comprensiva di tutti gli elementi dovuti a titolo di festività, ferie e mensilità aggiuntive, solo per le ore svolte. È infatti prevista l’erogazione del terzo elemento, che compensa gli istituti contrattuali riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e che per la discontinuità dello svolgimento del rapporto di lavoro rischierebbero di non essere riconosciuti agli Otd. Tale elemento è calcolato in percentuale sulla retribuzione oraria prevista dal Ccnl nella seguente tabella.

Festività nazionali
e infrasettimanali

 5,45%

Ferie

 8,33%

13ª mensilità

 8,33%

14ª mensilità

 8,33%

Totale

30,44%

 

L’apprendistato professionalizzante

Vi è inoltre la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato per i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali. Fermo restando il limite massimo di durata di 36 mesi, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, l’ultima delle quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. Ogni singolo “spezzone” di contratto dovrà avere durata non inferiore a 4 mesi consecutivi. La prestazione di ciascuno delle singole frazioni deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo, con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato. L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le modalità previste dalla contrattazione territoriale; in attesa della definizione di tale modalità, il diritto di precedenza è esercitato mediante invio al datore di lavoro di comunicazione scritta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto.


Dimitri Cerioli, Consulente del Lavoro e titolare dello Studio Cerioli di Cremona, è esperto in diritto del lavoro agricolo.


Un nuovo contratto per gli operai agricoli

Dopo diversi mesi di negoziati, la scorsa estate è stato rinnovato il Contratto Nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, un settore che interessa circa 1.200.000 lavoratori e oltre 200.000 imprese del settore agricolo. Il nuovo contratto prevede aumenti salariali nella misura di 1,7% a decorrere da luglio 2018, cui si aggiunge un ulteriore 1,2% da aprile 2019. Come ha sottolineato la Coldiretti, i punti di forza di questo rinnovo sono stati una particolare attenzione alle imprese e gruppi di imprese plurilocalizzate in più province e regioni, che potranno contare su un unico strumento contrattuale aziendale anziché dover applicare una pluralità di contratti provinciali e una maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro, raggiunta anche con l’allargamento delle causali, che consentono l’interruzione della prestazione giornaliera estendendola a cause tecniche e organizzative e non solo di forza maggiore. “Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti è un risultato importante che dà risposte concrete a oltre un milione di lavoratori e lavoratrici in termini di salario con un incremento del 2,9%, di diritti, tutele, welfare, formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha commentato il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. “Questo rinnovo dà una risposta anche ai tanti lavoratori che sono impegnati nelle raccolte nelle campagne ed è utile a difendere la legge sul caporalato e a contrastare i fenomeni di sfruttamento e dumping contrattuale”.

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