Bonus contributivi a confronto

Il Decreto Lavoro 2026 ridisegna gli incentivi all’occupazione stabile con tre misure coordinate ma non sovrapponibili: giovani, donne e Zes. Le circolari Inps n. 55, 56 e 57 chiariscono platea, importi, durata, limiti territoriali e condizioni di accesso, imponendo una lettura comparata

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Il Decreto Lavoro 2026 ridisegna gli incentivi all’occupazione stabile con tre misure coordinate ma non sovrapponibili: giovani, donne e Zes

di Mario Cassaro |

Il decreto-legge n. 62/2026 (Decreto Lavoro o Decreto Primo Maggio), inaugura una nuova stagione di bonus contributivi orientati alla stabilizzazione occupazionale.

L’impianto normativo non si limita a riproporre incentivi già noti, ma li rimodula in modo selettivo, con una forte attenzione alla qualità del rapporto di lavoro, alla territorialità dell’assunzione e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Le prime istruzioni operative dell’Inps, contenute nelle circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, consentono di leggere in modo unitario tre misure distinte ma accomunate dalla stessa logica: ridurre il costo del lavoro subordinato stabile nelle aree e nei segmenti del mercato maggiormente esposti a fragilità occupazionale.

Bonus giovani: requisiti e ambito applicativo

Sul piano strutturale, il bonus giovani (art. 2) rappresenta la misura più ampia per platea e funzione. La circolare n. 55 chiarisce che l’esonero spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, nel 2026, lavoratori che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Oppure da almeno 6 mesi in presenza delle ulteriori condizioni di svantaggio previste dalla disciplina europea: lettere c), e), f ) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4) del Regolamento UE 651/2014.

Il beneficio è pari al 100% dei contributi previdenziali di parte datoriale, entro 500 euro mensili, per 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi per le altre categorie agevolate. La misura assume un tratto più selettivo rispetto alle precedenti formule, concentrandosi non solo sull’età, ma anche sulla concreta distanza dal mercato del lavoro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Bonus donne: platea, misura e rafforzamento territoriale

Il bonus donne (art. 1) ha una logica affine, ma si caratterizza per una platea autonoma e per un rafforzamento dell’agevolazione in funzione del territorio. La circolare n. 57 conferma l’esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il massimale ordinario è pari a 650 euro mensili per 24 mesi, ma sale fino a 800 euro per le lavoratrici residenti nella Zes Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). Restano centrali i requisiti di assenza di impiego regolarmente retribuito e le ulteriori condizioni di svantaggio fissate dal quadro comunitario. In questo caso, l’intervento pubblico mira a correggere due distorsioni insieme: il minore tasso di occupazione femminile e la maggiore penalizzazione delle aree territoriali più deboli.

Il sostegno alle microimprese del Mezzogiorno

Più circoscritta, ma altrettanto significativa, è la disciplina del bonus Zes (art. 3). Con la circolare n. 56. il legislatore sceglie di intervenire non sulla categoria soggettiva in senso stretto, bensì sul contesto produttivo: il beneficio spetta ai datori di lavoro privati con non più di 10 dipendenti che assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica. Il lavoratore deve avere compiuto 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi; anche in questo caso l’esonero è totale, entro il limite di 650 euro mensili. La misura mostra una chiara vocazione territoriale perché intende sostenere le micro e piccole imprese nei contesti dove il divario occupazionale è più marcato.

Regole comuni e condizioni di fruizione

Dal punto di vista delle condizioni comuni, le tre circolari ribadiscono un insieme uniforme di regole di accesso e di mantenimento del beneficio. In particolare, occorrono la regolarità contributiva, il rispetto della contrattazione collettiva applicata, l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico, della pubblica amministrazione e dell’apprendistato, oltre al rispetto dell’incremento occupazionale netto quando richiesto dalla singola misura. Ne deriva che gli incentivi non operano come mera riduzione automatica del costo del personale, ma come strumenti condizionati a una scelta occupazionale realmente espansiva e conforme ai principi generali sugli incentivi all’assunzione.

Confronto tra agevolazioni

Il confronto tra le tre agevolazioni restituisce quindi un quadro coerente ma differenziato:

  • il bonus giovani guarda all’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro stabile;
  • il bonus donne interviene sulle asimmetrie di genere, accentuando il sostegno nelle aree Zes;
  • il bonus Zes premia invece il contesto produttivo e la dimensione micro-imprenditoriale, con un target anagrafico più maturo ma territorialmente concentrato.

In comune vi sono la struttura dell’esonero totale, la durata limitata, i massimali mensili e la logica selettiva; ciò che cambia è il punto di aggancio dell’incentivo, cioè il lavoratore, il genere o il territorio.

Profili operativi, limiti e criticità dei bonus contributivi

In ottica applicativa, il nuovo impianto richiede un’attenta verifica preliminare di ogni assunzione. L’operatore dovrà controllare non solo i requisiti anagrafici e soggettivi del lavoratore, ma anche il perimetro aziendale, la collocazione dell’unità produttiva, la coerenza del contratto e la disponibilità della capienza contributiva. Per imprese e consulenti, il decreto-legge n. 62/2026 offre dunque tre strumenti diversi, pensati per rispondere a fragilità occupazionali differenti e destinati a incidere in modo mirato sulle politiche di assunzione del 2026.

Il decreto solleva, nella sua fase di prima applicazione, una serie di questioni che ne limitano l’effettività, indipendentemente dall’impianto normativo sottostante. Con tre distinti messaggi dell’11 giugno 2025, l’Inps ha comunicato l’apertura delle domande per i bonus in esame, presentabili tramite identità digitale (Spid livello 2, Cie livello 3 o Cns) sul portale istituzionale, nelle rispettive sezioni del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dedicate al Bonus Donne, al Bonus Zes e al Bonus Giovani 2026. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul Siisl – condizione di ammissibilità espressamente prevista dal decreto – rimane lettera morta in assenza del decreto attuativo necessario a renderlo praticabile.

L’accesso agli incentivi è inoltre subordinato a un incremento occupazionale netto calcolato mensilmente in Ula (unità lavorative annue) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il venir meno della soglia in un singolo mese determina la perdita definitiva del bonus per quel periodo, senza possibilità di recupero. A completare il quadro, il decreto introduce un periodo di protezione articolato in due fasi distinte. Nei sei mesi antecedenti l’assunzione agevolata è vietato procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Nei sei mesi successivi, il licenziamento del lavoratore assunto – o di un lavoratore con qualifica equivalente – comporta la revoca totale del beneficio e il recupero delle somme erogate.

Mario Cassaro, consulente del lavoroChi è Mario Cassaro

Mario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro.

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