Accordo Stato-Regioni: svolta sulla formazione

Dopo anni di rinvii, il nuovo Accordo riforma l’intero sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: formazione obbligatoria per i datori di lavoro, verifica finale e valutazione dell’efficacia durante l’ attività lavorativa, in un impianto normativo che punta alla prevenzione reale e alla qualità sostanziale dei percorsi formativi

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni riforma l’intero sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

di Tiziano Menduto |

Dopo un lunghissimo iter che ha previsto numerosi tavoli di lavoro, momenti di consultazione delle parti sociali, sindacali e datoriali, e rinvii in sede di Conferenza Stato-Regioni (organo istituzionale italiano di raccordo tra Stato, Regioni e Province autonome), il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Testo successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2025.

I temi dell’Accordo Stato-Regioni

Tale “riforma”, che, secondo l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (modificato dalla legge 215/2021), doveva essere approvata entro il 30 giugno 2022, ha permesso l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica dei precedenti accordi attuativi in materia di formazione. In modo da garantire, come indicato nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

  • l’individuazione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Nuove disposizioni per formazione e aggiornamento

Attraverso il nuovo Accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno, dunque, proceduto a fornire le disposizioni per la formazione e aggiornamento delle principali figure del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi.

Ad esempio, con riferimento a:

  • datori di lavoro, dirigenti e preposti e lavoratori (ai sensi dell’art. 37 TU);
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 TU);
  • responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 TU);
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 TU);
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in applicazione dell’art. 2 del DPR 177/2011);
  • operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione (art. 73 TU);
  • datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 TU).

Da formazione formale a formazione sostanziale

L’Accordo Stato-Regioni rappresenta una novità importante per passare da una formazione formale a una formazione sostanziale. Capace di incidere realmente sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Ad esempio, la verifica finale dell’apprendimento ora diventa obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste. Ed è richiesta una valutazione dell’efficacia che deve essere svolta a posteriori, a distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il nuovo corpus regolativo disciplina i percorsi formativi (con l’importante novità della formazione obbligatoria per i datori di lavoro) e li riorganizza in un corpo unitario. Introduce, dunque, una serie di principi operativi che collocano la formazione tra le misure fondamentali di effettiva gestione del rischio. Sancendo che deve essere progettata e attuata in funzione dei rischi specifici propri dell’attività e deve essere verificata nella sua efficacia anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La data della pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni in Gazzetta Ufficiale è, infine, importante per comprendere le date connesse all’entrata in vigore con riferimento anche alle “Disposizioni transitorie” riportate nella Parte VII dell’allegato. Il nuovo impianto normativo è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 maggio 2025. Tuttavia, “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore” dell’accordo – dunque non oltre il 24 maggio 2026 – possono essere ancora avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti Accordi abrogati e dall’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) del D.Lgs. n. 81/2008 vigente in precedenza.

In particolare “al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione”, come richiesto dall’Accordo Stato-Regioni. “In modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore”. Dunque, entro e non oltre il 24 maggio 2027. In definitiva, il nuovo testo normativo, di natura regolativa e vincolante, rappresenta, malgrado le deroghe alla sua piena attuazione e ad alcuni atti ancora attesi (es. la definizione dei requisiti minimi dei soggetti formatori), un importante passo avanti verso una formazione più moderna ed efficace.


* Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza.

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