Lavoro nero: il peso di una piaga irrisolta

Dalla lotta al sommerso prevista dal Pnrr all’azione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, passando per il sistema sanzionatorio e le regole di regolarizzazione: un’analisi dettagliata dell’evoluzione normativa e degli strumenti di contrasto a una delle più gravi violazioni nel mondo del lavoro italiano, con riflessi economici, sociali e di sicurezza sempre più rilevanti

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strumenti di contrasto al lavoro nero, grave patologia italiana

di Mario Pagano | Dal 2023 il contrasto al lavoro nero costituisce uno degli obbiettivi primari, fissati dal Ministero del Lavoro nell’ambito degli impegni dell’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La lotta al lavoro nero rientra, infatti, nel progetto, per il triennio 2023-2025, volto all’attuazione del Pns (Piano Nazionale per la lotta al lavoro Sommerso). Secondo l’ultimo rapporto Istat sull’economia non osservata, riferito al 2022, sono quasi 3 milioni i lavoratori in nero, ben il 12,5% rispetto al totale degli occupati regolari.

Nel 2022 il valore dell’economia non osservata cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2021 (+8,4% la crescita del Pil corrente). L’economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente. Mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi.

I controlli e il ruolo dell’INL

Numeri preoccupanti, che non possono che spingere le istituzioni deputate ai controlli a tenere alta l’attenzione. In tale contesto il ruolo principale è svolto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ogni anno pone il contrasto al lavoro nero in cima della propria agenda sulla programmazione dell’attività di vigilanza. Mettendo in campo il personale ispettivo per arginare un fenomeno, come detto, fin troppo diffuso nel tessuto imprenditoriale italiano.

Senza dimenticare che le verifiche in materia di sommerso vengono portate avanti anche dai funzionari di vigilanza di Inps e Inail e dai militari della Guardia di Finanza. Solo nel 2024 le verifiche attivate dall’Ispettorato hanno permesso di riscontrare un 13% in più di lavoratori in nero. Insomma una vera e propria task force, costantemente impegnata a fronteggiare una grave patologia che non determina unicamente un danno economico per i lavoratori e per le entrate dello Stato. Ma rappresenta un fattore di altissimo rischio per la salute e la sicurezza del lavoro.

Atteso che operare senza un regolare contratto implica, nella maggior parte dei casi, essere sforniti anche di adeguata formazione e informazione circa il lavoro da svolgere e i pericoli a esso associati. Ponendo se stessi e i colleghi con i quali si opera al rischio di infortuni in percentuale statisticamente più alta rispetto alla generalità dei lavoratori, regolarmente assunti e, soprattutto, formati.

Lavoro nero: cosa dice la normativa

Ma cosa vuol dire effettivamente impiegare un lavoratore in nero e a cosa si va incontro in questo caso? La risposta è contenuta all’articolo 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, convertito con legge n. 73/2002. Nel quale è contenuta la definizione di lavoratore in nero e il trattamento sanzionatorio riservato a chi decida di impiegare lo stesso in attività lavorativa.

Muovendo da tale disposizione, e in particolare dal comma 3, è possibile affermare, innanzitutto, che il lavoro nero è una patologia del lavoro subordinato. I cui caratteri trovano fondamento nell’articolo 2094 c.c. e nelle numerose pronunce della giurisprudenza, che, nel tempo, ha individuato indici principali e sussidiari. Riassumibili nel principio secondo il quale è necessaria la sussistenza nel rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.

Come distinguere il “vero” lavoro nero

Restano, pertanto, fuori dall’attuale concetto di lavoro nero altre tipologie di lavoro che, seppur eventualmente sommerse, ove realmente genuine nella loro natura, non sono connotate da subordinazione. Si pensi a tutte le forme di lavoro parasubordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le collaborazioni in ambito familiare. Per essere “in nero” la prestazione di lavoro subordinato deve essere a sua volta sconosciuta alla Pubblica Amministrazione.

Tale caratteristica è data dall’assenza della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (UniLav) che, ai sensi dell’articolo 9bis del D.L. n. 510/1996, deve necessariamente essere effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. Pertanto, ove gli organi ispettivi accertino l’impiego di un lavoratore subordinato, rispetto al quale il datore di lavoro non abbia provveduto alla comunicazione telematica, potranno attivare le misure sanzionatorie di natura amministrativa, finalizzate al contrasto al lavoro sommerso.

Il regime sanzionatorio e la “maxisanzione”

In passato, dalla sua introduzione nel 2002 e fino al 2006, la sanzione era di esclusiva competenza dell’Agenzia dell’Entrate. Veniva determinata in un importo tra il 200% e il 400% del costo del lavoro. Nel 2006, con D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, per la prima volta la partita passa nelle mani degli ispettori del lavoro. Ai quali, nel 2010 (legge n. 138/2010), si affiancano in modo generale tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

La sanzione attuale, ribattezzata con il nome di “maxisanzione”, è strutturata a fasce, in funzione del numero di giornate accertate di effettivo impiego senza regolare assunzione. Rispetto al dato normativo, contenuto del citato comma 3 dell’art. 3, i singoli importi sono stati nel tempo incrementati per potenziare sempre più l’effetto deterrente.

Gli importi della maxisanzione sul lavoro nero

Da oltre un anno, ossia dal 2 marzo 2024, la sanzione amministrativa pecuniaria va da:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dello stesso sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.900 a 23.400 euro, in caso di impiego da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.800 a 46.800 euro in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Tali importi sono il frutto dell’ultimo aumento in ordine di tempo. Operato dal comma 3 dell’art. 29 del DL 19/2024, che ha elevato alla percentuale del 30% l’incremento inizialmente previsto del 20% dall’art. 1 comma 445 lett d) numero 1) del-la L. 145/2018.

Casi particolari e maggiorazioni

Inoltre, in ragione della lett. e) del medesimo comma 445, le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Se il lavoratore irregolare risulta essere minore in età non lavorativa, straniero privo di regolare permesso di soggiorno, o beneficiario dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, le medesime sanzioni sopra richiamate sono aumentate ulteriormente del 20%, in considerazione della maggior gravità della condotta accertata.

La procedura di contestazione amministrativa

Per comprendere, tuttavia, cosa rischia realmente il datore di lavoro, occorre un passo ulteriore, rappresentato dalla procedura di contestazione amministrativa applicabile a tale tipologia di violazione. In particolare, il comma 3-bis del citato art. 3 prevede la possibilità di irrogare le sanzioni nell’importo minimo a fronte di una completa regolarizzazione del lavoratore. Parliamo della procedura di diffida obbligatoria, disciplinata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

In tal caso, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’ultimo compendio “maxisanzione” per lavoro sommerso, diffuso con nota INL 1156//2024, per poter accedere a tale agevolazione, il datore di lavoro dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale sanzionatorio, assumere il lavoratore con decorrenza dal primo giorno di impiego irregolare. Versando nel contempo la relativa retribuzione e contribuzione. Ed effettuando, se dovute, anche le scritturazioni omesse sul libro unico del lavoro. Una volta ottemperata la diffida, il datore potrà pagare validamente la sanzione nel minimo edittale,  entro i successivi 15 giorni.

Se, tuttavia, il lavoratore, irregolarmente impiegato, risultava essere “in nero” al momento del controllo ispettivo, oltre alla completa copertura del periodo di lavoro irregolare, eventualmente prestato prima della data in cui avviene effettivamente l’accesso degli ispettori, il datore di lavoro dovrà mantenere in servizio il medesimo lavoratore per almeno altri tre mesi. Con assunzione vincolata a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o a termine di almeno tre mesi ma in questo caso solo full-time. Il tutto questa volta entro il più lungo termine unico di 120 giorni. Anche nell’eventualità più favorevole, un solo giorno di lavoro “in nero”, comporta comunque una sanzione di quasi 2.000 euro (per la precisione 1.950).

Minori e lavoratori clandestini

Peraltro, la possibilità di regolarizzare e accedere alle sanzioni al minimo non è prevista per i minori in età non lavorativa e i clandestini. Trattandosi di soggetti oggettivamente non assumibili, neppure a posteriori. Così come, per espresso divieto contenuto proprio nel comma 3-bis, la diffida non risulta normativamente applicabile neppur per l’impiego di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. In tali casi, pertanto, la sanzione andrà determinata secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, con importo pari al doppio del minimo delle cornici edittali, sopra richiamate. I cui importi, come detto, sono, tuttavia, aumentati del 20%.

Tutto ciò (aumento del 20% e assenza di diffida obbligatoria) finisce per determinare un’esposizione sanzionatoria elevatissima. Una sola giornata di lavoro sommerso di uno straniero privo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro comporta oggi una sanzione minima di 4.680 euro.


* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.

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