di Elisa Lupo e Fabio Guglielmi, studio Guglielmi & Partners |
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e l’art. 16 del Decreto Lavoro del 1° maggio 2026 appare chiaro che il legislatore voglia ridisegnare il rapporto tra TFR e previdenza complementare, secondo pilastro pensionistico.
La logica sottostante è chiara. Dal 2007, secondo dati Moneyfarm, il sistema produttivo italiano ha generato circa 438 miliardi di euro in TFR, ma solo il 22,2% è confluito nella previdenza integrativa. Dal momento che il primo pilastro sembra non bastare più a sostenere la previdenza sociale, lo strumento del TFR può essere un buon alleato per sostenerla. La riforma punta ad agire sulla leva comportamentale più efficace: rendere l’adesione la regola predefinita e la rinuncia l’eccezione che richiede un atto esplicito.
Adesione automatica per i neoassunti
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti nel privato scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro non venga effettuata una scelta da parte del lavoratore.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi e contratti, il fondo di destinazione è il Fondo Cometa. Con l’adesione automatica confluiscono nel fondo il TFR maturando e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dal contratto collettivo.
Termine dei 60 giorni e irrevocabilità della scelta
Il neoassunto dispone di 60 giorni dall’assunzione per esprimersi. La scelta esplicita o tacita di destinare il TFR al fondo dopo i 60 giorni è irrevocabile: non si può più tornare alla destinazione in azienda. Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento in azienda, la decisione è definitiva solo per quella fase. Ma resta possibile cambiare idea successivamente aderendo alla previdenza complementare.
Distinzione tra prima assunzione e non prima assunzione
Per “prima assunzione” il Ministero intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare. Per i soggetti non di prima assunzione, che cambiano azienda, si aprono due strade:
- qualora il nuovo assunto non abbia una posizione già aperta a previdenza complementare vale l’adesione automatica con le regole fin qui descritte;
- se il nuovo assunto aderiva già a un fondo pensione diverso da quello previsto dal Ccnl dell’azienda che assume, deve comunicare esplicitamente la volontà di continuare a contribuire nel fondo aperto, altrimenti si troverà iscritto al nuovo fondo di categoria.
Finestra straordinaria sul TFR del primo semestre 2026
L’art. 16 del Decreto Lavoro 2026 introduce una finestra straordinaria che consente ai lavoratori di trasferire ai fondi pensione anche il TFR maturato tra gennaio e giugno 2026 senza necessità del consenso datoriale. Si tratta di una deroga significativa alla disciplina ordinaria, che in via generale subordina il trasferimento del TFR già accantonato all’accordo del datore di lavoro.
Il perimetro temporale è preciso: la facoltà riguarda le quote maturate dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Il TFR maturato prima di tale data resta soggetto alle regole ordinarie, con il consenso datoriale che rimane necessario. La manifestazione di volontà del lavoratore deve essere distinta dall’eventuale adesione ordinaria al fondo. Due atti separati, con valenza giuridica autonoma e tracciabilità documentale distinta.
Previdenza complementare: obblighi del datore di lavoro
La riforma genera adempimenti concreti su tre piani.
Piano informativo. I datori di lavoro, dal 1° luglio 2026, sono tenuti a fornire al lavoratore, al momento dell’assunzione, una specifica informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare. I lavoratori, per esplicitare la loro scelta, dovranno compilare un apposito modulo fornito dal Ministero del Lavoro, che è ancora in via di lavorazione. Nel frattempo, ha chiarito il Ministero, i dipendenti possono produrre una dichiarazione scritta in forma libera.
Piano della raccolta del consenso e tracciabilità. Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. La manifestazione di volontà relativa alla finestra straordinaria sul TFR del primo semestre 2026 deve essere raccolta separatamente e conservata ai fini probatori.
Piano gestionale e paghe. Il conferimento delle quote pregresse al fondo pensione richiede l’introduzione di voci figurative dedicate nel cedolino, idonee a distinguere il TFR del primo semestre 2026 dal TFR ordinario maturando, senza impatti sull’imponibile fiscale e contributivo.
Il cambiamento strutturale dell’onboarding
La riforma non è solo una questione previdenziale: è un cambio strutturale nel processo di onboarding. Per ogni nuova assunzione dal 1° luglio, il flusso informativo-documentale deve essere ridisegnato. Il rischio per il datore di lavoro non è solo sanzionatorio: è quello di trovarsi esposto a contestazioni del lavoratore che sostenga di non aver ricevuto un’informativa corretta e tempestiva, con il TFR già confluito in un fondo senza consenso consapevole.

















