Infortuni sul lavoro e modifiche alla Legge 81/2008

Come cambia, dopo i tanti incidenti mortali avvenuti sul lavoro negli ultimi mesi? Ecco alcune modifiche recentemente apportate al Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

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Infortuni sul lavoro e modifiche al testo unico

di Tiziano Menduto |

In relazione ai tanti infortuni sul lavoro gravi e mortali, avvenuti dopo i mesi più difficili di lockdown e di riorganizzazione dovuta all’emergenza Covid-19, sono state diverse le prese di posizione istituzionali.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo l’ennesimo infortunio, ha indicato una strada da perseguire. “Incrementiamo gli organici degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori”. Pochi giorni dopo queste dichiarazioni e dopo anni di immobilismo legislativo in materia di salute e sicurezza, il 15 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Un decreto contenente, tra le tante norme in materia fiscale, un articolo (articolo 13) destinato a modificare sensibilmente il “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Decreto Legislativo 81/2008). Successivamente con la conversione in legge (Legge del 17 dicembre 2021, n. 215), con modificazioni, del decreto (ora l’articolo 13 è seguito dall’articolo 13 bis recante disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle scuole) entra in vigore un secondo gruppo di modifiche e novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Complessivamente, attraverso queste modifiche, il Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (articolo 13 e articolo 13 bis) viene a modificare, oltre all’allegato I, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 del D.Lgs. 81/2008. Praticamente una miniriforma complessiva della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni sul lavoro: le modifiche alla normativa

Una delle principali novità ha riguardato l’Articolo 13 (relativo alla Vigilanza) del Testo Unico. Con l’obiettivo di incentivare l’attività di vigilanza si estendono all’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) le stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali. Un’altra modifica è poi relativa alla riscrittura dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Con il nuovo articolo si abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro irregolare che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza. In questo secondo caso si elimina il riferimento, presente nell’articolo originale, alla necessità di reiterazione delle violazioni. Viene anche riscritto l’Allegato I (Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14) che sostituisce il precedente Allegato I (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione).

L’importanza della formazione

Un’altra importante novità riguarda la formazione. Innanzitutto, si interviene sull’articolo 37 del Testo Unico introducendo l’obbligo formativo per il datore di lavoro. Inoltre, si indica che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni deve adottare un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.

In modo tale da garantire:

  • individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il ruolo del preposto

Un altro punto importante, per gli infortuni sul lavoro, riguarda il ruolo del preposto. La figura del preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008. Datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Alla figura del preposto le nuove norme indicano di intervenire per modificare gli eventuali comportamenti non conformi alle regole di sicurezza riscontrate in ambito lavorativo. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza è ora possibile anche interrompere l’attività del lavoratore.

Infortuni sul lavoro e sicurezza: ulteriori novità

Altre novità riguardano poi i comitati regionali di coordinamento e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (le nuove norme operano diversi cambiamenti al testo dell’articolo 8 del Testo Unico per migliorarne il meccanismo di funzionamento). Ma anche gli organismi paritetici (si istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi) e l’addestramento.

Quest’ultimo, come indicato dal comma 5 dell’articolo 37 del Testo Unico (modificato dal Decreto Legge), consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Infine, altre modifiche riguardano i dispositivi di protezione individuale (articolo 79 del Testo Unico), le sanzioni (articoli 55 e 56) e la notifica preliminare (articolo 99).


Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano on-line sulla sicurezza.

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