Decreto Rilancio: rinnovi in materia contrattuale

In vista dell'emergenza sanitaria che ci ha accompagnato in questi lunghi mesi, le imprese possono avvalersi di alcune ulteriori “deroghe” alla disciplina dei contratti a termine.

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Decreto Rilancio per i contratti a termine

Nella fase di riavvio di tutte le attività economiche e produttive a seguito del lockdown causato dall’emergenza Coronavirus, le imprese possono avvalersi di alcune ulteriori “deroghe” alla disciplina dei contratti a termine, che si aggiungono a quelle introdotte dalla Legge n. 27/2020 di conversione del c.d. Cura Italia (art. 19bis).

Infatti, con il c.d. Decreto Rilancio (art. 93, D.L. 34 dello scorso 19 maggio 2020) è stata prevista la possibilità, per i datori di lavoro che debbono far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020, in deroga all’art. 21 del D.lgs. 81/2015, ovvero in assenza delle causali.

Possibilità di rinnovo per i contratti a termine

La regola generale dell’Art. 21 del D.lgs. 81/2015 dispone, infatti, che il contratto a termine possa essere rinnovato, nel rispetto del c.d. stop & go, e prorogato, qualora la durata complessiva del rapporto sia superiore ai 12 mesi, solo in presenza delle causali  che si ricordano essere (art. 19, 1 comma, D.Lgs. 81/2015):

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La violazione della previsione contenuta nell’art. 21, 1 comma, D.Lgs. 81/2015 è sanzionata con la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

I limiti del Decreto Rilancio

L’apertura del Decreto Rilancio lascia, tuttavia, qualche dubbio e sembra presentare dei limiti.

Primo. Una lettura restrittiva della norma potrebbe portare a ritenere che la deroga all’Art. 21 D.Lgs. 81/2015 sia consentita solo per le aziende che riavviano l’attività a seguito della sospensione dell’attività produttiva, lasciando così escluse quelle imprese che, anche nel periodo di chiusura emergenziale hanno proseguito la propria attività anche da remoto. Tale interpretazione sembrerebbe introdurre una nuova “causale” per il rinnovo e la proroga dei contratti (i.e. “il riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”).

Secondo. La possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine senza necessità di indicare la causale è prevista solo per i rapporti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020. Per il rinnovo o la proroga dei contratti già cessati o quelli stipulati successivamente troverà applicazione la disciplina dell’art. 21 D.Lgs. 81/2015

Terzo. I contratti a termine parrebbero poter essere rinnovati o prorogati senza indicazione della causale fino al 30 agosto. Il Ministero del lavoro, nelle slide pubblicate all’indomani dell’approvazione del Decreto Rilancio, ha precisato che è la durata del contratto a non poter andare oltre tale data, limitando così fortemente la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso a contratti a termine.

Tale limitazione è peraltro stata già oggetto di rivalutazione ed occorrerà attendere i prossimi provvedimenti per verificare se, per evitare il rischio di perdita di posti di lavoro e per un effettivo “rilancio” delle attività produttive, la deroga all’art. 21 D.lgs. 81/2015 venga ulteriormente ampliata.

Necessario attendere ulteriori provvedimenti 

Infine, nel testo del Decreto Rilancio non è vi è alcun richiamo espresso al contratto di somministrazione, richiamo contenuto nel Decreto Cura Italia. Tuttavia, in considerazione del rinvio dell’art. 34, 2 comma, D.Lgs. 81/2015 alla disciplina prevista per il contratto a termine, fatte salve le esclusioni previste, dovrebbe ritenersi applicabile anche alla somministrazione la deroga introdotta dal Decreto Rilancio.

Resta, invece, necessario in caso di rinnovo del contratto a termine, la necessità del rispetto dello stop & go, per le aziende che non hanno avuto accesso agli ammortizzatori con causale “Covid -19”.

Occorrerà ora attendere la Legge di conversione del Decreto Rilancio, o altri eventuali ulteriori provvedimenti, per verificare se alla norma in esame verranno apportati correttivi, e quindi l’effettiva portata ed utilità della deroga in oggetto.

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