Formazione e lavoro in un percorso di crescita condivisa

Il Collegato Lavoro introduce la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca. Tale modifica consente di modellare il contratto, nelle sue differenti declinazioni, all’interno di un unico rapporto di lavoro

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Novità collegato lavoro su apprendistato di filiera

di Laura Ferrari |

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato principalmente alla formazione e all’occupazione dei giovani.

A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere non solo la retribuzione, ma anche la formazione, con finalità che si differenziano in funzione della tipologia di apprendistato. Le tipologie di apprendistato sono tre:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (“apprendistato di primo livello”) che si rivolge ai giovani tra i 15 e 25 anni, finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell’ordinamento scolastico, alternando momenti di formazione in aula e in azienda;
  2. apprendistato professionalizzante (“apprendistato di secondo livello”) rivolto ai giovani tra i 18 (17 se con una qualifica professionale) e i 29 anni o anche senza limiti di età se percettori di Naspi, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale o all’ottenimento delle competenze specifiche di un mestiere;
  3. apprendistato di alta formazione e di ricerca (“apprendistato di terzo livello”) tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione.

Il contratto di apprendistato deve contenere il piano formativo individuale, cioè il documento nel quale sono precisati i contenuti della formazione. Nell’apprendistato di primo e di terzo livello il piano formativo individuale sarà predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

Le novità del Collegato Lavoro

L’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha introdotto alcune modifiche che riguardano in particolare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Andando a sostituire la precedente formulazione dell’art. 43 comma 9 del D.Lgs. 81/2015.

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma o del certificato di specializzazione tecnica superiore, quindi al termine dell’apprendistato di primo livello, sarà possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale. Secondo la durata e le finalità definite ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Con riferimento alla trasformazione in apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. Il titolo attribuito all’art. 18 è interessante, perché delinea lo scopo intrinseco della novella: è stato infatti rubricato come “unico contratto di apprendistato duale”. Proprio per sottolineare la possibilità di gestire il rapporto di apprendistato, nelle sue varie declinazioni, anche legate alle fasi della vita formativa e lavorativa del dipendente, con un unico contratto. Rendendo più agevole anche la gestione burocratica dei passaggi da una tipologia all’altra, introducendo così una vera semplificazione.

L’apprendistato di filiera

È opportuno leggere la modifica dell’apprendistato introdotta dal Collegato Lavoro in rapporto alla riforma del sistema di formazione tecnologico professionale introdotta dalla L. 121/2024 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”. La riforma istituisce, secondo gli obiettivi del piano nazionale “Industria 4.0”, una filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, da percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy) e da percorsi di istruzione e formazione professionale e tecnica superiore (Ifts).

Le regioni, attraverso specifici accordi, anche con la partecipazione degli Its Academy, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale e definirne le modalità realizzative. Operando nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Si può facilmente intuire come l’apprendistato unico duale, nella sua nuova formulazione, si inserisca perfettamente in questo scenario che mira a introdurre quello che in molti hanno definito un apprendistato di filiera. In grado di favorire lo sviluppo di percorsi continui di formazione e lavoro, per rispondere ai bisogni dei giovani ed al contempo delle imprese. Di questa disposizione potranno infatti beneficiare i giovani in uscita dai percorsi secondari superiori (quadriennio di istruzione e formazione professionale regionale e quinquennio di istruzione secondaria superiore statale) e post-secondari (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore) già assunti con contratto di apprendistato di primo livello. Allorquando volessero continuare gli studi a livello terziario senza rinunciare all’integrazione tra formazione e lavoro in apprendistato.

Se per un percorso universitario accademico classico potrebbe essere di più complessa attuazione, nel sistema degli Its Academy l’apprendistato “di filiera” potrebbe invece fornire una soluzione concreta a studenti e imprese. Rendendo possibile la continuazione degli studi fino al conseguimento del diploma Its con un unico contratto di apprendistato. Si ha quindi la possibilità di accompagnare il percorso formativo dei giovani attraverso l’instaurazione, in contemporanea, di un unico rapporto di lavoro che avrebbe potenzialmente la durata complessiva di sei anni. Quattro per completare il percorso superiore, a cui si aggiungerebbero i due per completare l’Its Academy.

Un vero e proprio percorso integrato tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione. Questo va a beneficio di chi, al termine del percorso secondario superiore, è già impegnato in un percorso di apprendistato e vuole continuare a studiare mantenendo il lavoro presso l’azienda che fino a quel momento lo ha assunto e formato. Ma anche del datore di lavoro che, al termine dell’apprendistato “di filiera”, si troverebbe una risorsa già integrata e con le competenze allineate alle proprie esigenze, innescando un percorso virtuoso di crescita condivisa.

Gli incentivi collegati al contratto di apprendistato

A fronte dell’impegno formativo, al datore di lavoro competono agevolazioni di taglio sia retributivo sia contributivo. Dal punto di vista contributivo, le aliquote agevolate si differenziano in base alle dimensioni aziendali, distinguendo tra aziende fino a 9 dipendenti oppure sopra i 9 dipendenti. Per le aziende fino a 9 dipendenti la contribuzione dovuta a carico azienda è pari all’1,5% per il primo anno. A cui si aggiunge l’1,61% per il finanziamento della disoccupazione e dei fondi interprofessionali. Dal secondo anno è pari al 3% + l’1,61% e per gli anni successivi al 10 % + l’1,61%. Invece, sopra i 9 dipendenti la contribuzione dovuta è del 10% + 1,61% per l’intero periodo.

Anche la trattenuta al lavoratore è ridotta e risulta pari al 5,84%. Per l’apprendistato di primo livello vi sono agevolazioni aggiuntive, ossia la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva base del 10%. Inoltre, è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della disoccupazione e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (1,61%) e l’esclusione dal versamento all’Inps del ticket di licenziamento per recesso da parte del datore di lavoro.

È necessario fare attenzione all’applicazione delle agevolazioni in caso di passaggio da una tipologia di apprendistato all’altro. Nell’ipotesi, infatti, di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o apprendistato di alta formazione e ricerca, gli ulteriori benefici si applicano solo ai periodi di lavoro svolti prima della trasformazione. Quindi solo per i periodi contributivi relativi alla formazione di primo livello. Dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è sempre pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui si aggiunge l’aliquota dell’1,61%.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Inps con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025. Che a sua volta ha richiamato il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 in relazione proprio all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) e in apprendistato di alta formazione e di ricerca, operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

L’Istituto ha precisato che le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Ricordiamo che, in caso di mancata formazione ai sensi dell’art. 47, c. 1, d.lgs. 81/2015, per inadempimento del datore di lavoro di cui sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta. Facendo riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%.

Opportunità per creare competenze in azienda

Uno dei problemi del mercato del lavoro di oggi, oltre alla mancanza di candidati, è la difficolta nel trovare le competenze richieste dalle aziende. L’apprendistato può essere uno strumento efficace per compensare il gap di competenze tra ciò che le aziende cercano e ciò che i lavoratori sanno fare, il cosiddetto “skill gap”.

In questo scenario, con l’apprendistato, si ha la possibilità di formare risorse attraverso un contratto di lavoro agevolato, la cui retribuzione cresce con l’aumento delle competenze. Garantendo la copertura contributiva e assicurativa e allo stesso tempo consentendo all’azienda di strutturare un piano formativo allineato alle proprie esigenze di competenze, come fosse un abito su misura. Potremmo dire, in conclusione, che l’apprendistato rappresenta un ponte efficace tra il mondo della formazione e quello del lavoro, facilitando l’occupazione giovanile e allo stesso tempo riducendo lo skill gap.

Laura Ferrari, consulente del lavoroChi è Laura Ferrari

Dopo la laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano, Laura Ferrari si iscrive all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo nel 2010. La passione per il diritto del lavoro l’ha portata a dedicarsi anche alla divulgazione, prima in una radio locale, successivamente ideando e conducendo la rubrica della web Tv dei Consulenti del Lavoro “Donne e Lavoro”. Nel novembre 2021 inizia una collaborazione con Rai 3, partecipando in veste di esperta della materia al programma di approfondimento “Il Posto Giusto”. Ai media affianca anche l’attività di convegnistica e di scrittura, collaborando con alcune riviste di settore.

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