Portale del sommerso: la svolta attesa

Dopo oltre vent’anni di tentativi incompiuti, nasce una banca dati unica per tutti gli enti ispettivi: un sistema avanzato di condivisione delle informazioni che promette di rendere più efficaci i controlli su tutto il territorio nazionale, riducendo sovrapposizioni, migliorando la programmazione e rafforzando la lotta al lavoro nero e alle irregolarità previdenziali e assicurative

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Dopo oltre vent’anni di tentativi incompiuti, nasce una banca dati unica per tutti gli enti ispettivi: il portale del sommerso

di Mario Pagano |

Dopo oltre 20 anni gli enti ispettivi, che operano nei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, hanno finalmente la loro banca dati grazie alla creazione del portale del sommerso. Dopo una lunga gestazione, infatti, il Portale Nazionale del Sommerso (PNS) ha finalmente preso completo avvio, con le ultime funzionalità messe a disposizione del personale ispettivo.

Un fenomeno da 217 miliardi di euro

Un progetto ambizioso quanto mai necessario che, attraverso la condivisione di informazioni e risultanze delle ispezioni, mira al miglioramento delle attività di controllo su tutto il territorio nazionale rispetto a un fenomeno di assoluta gravità come quello del lavoro sommerso. Una piaga che, secondo i più recenti dati Istat, coinvolge circa 3,65 milioni di unità di lavoro a tempo pieno, con un’economia sommersa e illegale, che in Italia ha raggiunto i 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del Pil.

Anche in ragione di questi numeri preoccupanti dal 2023 il contrasto al lavoro sommerso costituisce uno degli obiettivi primari fissati dal Ministero del Lavoro nell’ambito degli  impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La lotta al “lavoro nero” rientra, infatti, nel progetto volto all’attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Così nel 2022 il Governo, con il decreto-legge 36/2022, ha voluto dare un’ulteriore svolta a un fenomeno sempre più collegato ai fenomeni infortunistici. Cercando, tra le altre cose, di intervenire anche sotto il profilo della programmazione e dell’efficacia dei controlli.

Occorre ricordare che oggi, secondo quanto prevede la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, e più in particolare di “lavoro nero”, sono molteplici gli enti competenti a effettuare verifiche e a contestare le relative sanzioni. Non parliamo del solo Ispettorato Nazionale del Lavoro che, naturalmente, non può che fare della lotta al sommerso il proprio core business, ma anche di Carabinieri del Lavoro, Inps, Inail e Guardia di Finanza. In un quadro così variegato di operatori, la condivisione delle informazioni e, soprattutto dei dati relativi ai controlli già effettuati, non poteva che rappresentare un passaggio obbligatorio verso una razionalizzazione delle risorse. Necessaria per evitare sovrapposizioni o duplicazioni e per rendere più efficaci e mirate le stesse verifiche.

In tal senso il progetto di una banca dati comune delle attività ispettive era già contenuto nell’art. 10 del D.Lgs. 124/2004, di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. E attuativo della delega prevista dall’articolo 8 della legge 14.2.2003, n. 30, meglio conosciuta con la denominazione di “Legge Biagi”, dal compianto professor Marco Biagi che ne fu il principale estensore.

20 per una banca dati davvero operativa

Proprio con il comma 1 dell’art. 10 D.Lgs. 124/2004 era stata a suo tempo istituita, nell’ambito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cosiddetta BDAI (Banca Dati Attività Ispettiva), anch’essa finalizzata alla razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio nazionale. La stessa, nelle intenzioni del legislatore del 2004, avrebbe dovuto raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché dati e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.

Tuttavia, il piano di efficientamento delle attività di controllo non è mai pienamente divenuto operativo per svariati motivi di carattere tecnico e organizzativo. E per le difficoltà di mettere a fattor comune banche dati e informazioni a disposizione di ciascun ente, impegnato nella lotta a sommerso, evasione contributiva e fiscale e ogni fenomeno di irregolarità. Consapevole dei limiti e delle difficoltà riscontrate nel dare concreto avvio alla BDAI secondo le finalità dettate dalla norma, come detto, il legislatore del 2022 ha provato nuovamente a prendere di mira l’obiettivo, questa volta probabilmente centrandolo.

Con l’articolo 19 del citato DL 36/2022 è stato, infatti, riscritto il comma 1 dell’articolo 10 D.Lgs. 124/2004, sostituendo la BDAI con il PNS, qualcosa di più di una semplice condivisione di informazioni ma una fonte preziosa in chiave di programmazione ragionata e di business intelligence.

Portale del sommerso: ruolo Inl ed enti di vigilanza

Il portale del sommerso è gestito direttamente dall’Inl. L’ente normativamente deputato ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. a) D.Lgs. 149/2015 al coordinamento, su tutto il territorio nazionale, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale. Ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come espressamente previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 10, nel portale nazionale del sommerso confluiscono le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell’Inps, dell’Inail, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il riscontro di violazioni in materia di lavoro sommerso. E, più generale, in tema di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, nel medesimo portale confluiranno anche tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati a seguito delle verbalizzazioni adottate.

Anche il cammino del Pns, tuttavia, non è stato certo dei più semplici. Ha richiesto, oltre che un analitico lavoro sotto il profilo informatico delle singole amministrazioni coinvolte, per la cooperazione e integrazione delle rispettive banche dati, anche l’adozione di una serie di decreti ministeriali. Il primo decreto del Ministero del Lavoro del 20.11.2024 n. 170 ha individuato i dati oggetto di condivisione, fissando nel 30 maggio 2025 la data di avvio ufficiale. Invece, il successivo decreto ministeriale del 6.5.2025 n. 60 ha definito i criteri di trattamento dei dati personali.

Il tutto, secondo quanto precisato dal Garante per il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione dei dati, integrità e riservatezza. Si è così arrivati ai primi mesi del 2026, nel corso dei quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo una prima fase operativa interna di gestazione del nuovo sistema, ha messo a disposizione del personale ispettivo nuove funzionalità, che consentono di sfruttare in modo sempre più efficace le enormi potenzialità del portale.

CUV e nuove funzionalità del portale del sommerso

In particolare, il Cruscotto Unico della Vigilanza. Un’interfaccia che permette al personale ispettivo dell’Inl di accedere al patrimonio informativo del PNS. Infatti, il sistema non si limita a mostrare i dati presenti nei gestionali Inl, ma aggrega e rende consultabili le informazioni relative alle pratiche ispettive caricate dagli altri enti cooperanti. Ossia Carabinieri, Guardia di Finanza, Inail e Inps che, allo stesso modo, come detto, possono beneficiare reciprocamente delle medesime informazioni.

Da un punto di vista operativo il personale ispettivo può effettuare specifiche interrogazioni tramite una maschera di ricerca puntuale basata sul codice fiscale del soggetto giuridico da ispezionare. Una volta lanciata la ricerca, il sistema restituisce l’anagrafica sintetica dell’impresa e la lista dei fascicoli disponibili nel portale del sommerso. Attraverso una prima tabella riepilogativa è possibile una rapida analisi dei dati. Verificando ad esempio il numero pratica interno dell’ente e l’indice univoco nazionale, chi ha effettuato l’accertamento, data di inizio dell’accertamento e dell’ultimo aggiornamento in ordine temporale. Oltre, naturalmente, allo stato ed esito finale della verifica.

Verifica dei controlli effettuati

Il portale del sommerso consente di verificare la tipologia di controllo effettuato. Distinta tra accertamento ispettivo in materia lavoristica, vigilanza lavoristica, accertamento ispettivo in materia di salute e sicurezza, accertamento ispettivo in materia di autotrasporto, pratica contenente l’esposizione di imponibile valido ai fini Inail o Inps, vigilanza documentale/compliance.

Anche ai fini di un corretto coordinamento delle attività è possibile capire se le verifiche sono state svolte congiuntamente da più enti e conoscere il luogo e, quindi, le sedi di lavoro sottoposte a controllo. Nonché il nominativo di tutti i lavoratori tutelati e, ove disponibile, di quelli identificati durante l’accesso, con eventuali note sullo status del permesso di soggiorno. Oltre al totale del personale dipendente, dei collaboratori e dei lavoratori occasionali alla data di verifica.

Storico dei provvedimenti sanzionatori

Come anticipato, nel portale confluiscono anche tutte le informazioni relative alle tipologie di provvedimenti sanzionatori adottati dagli enti di controllo. Un bagaglio informativo che va dal provvedimento di sospensione, dettagliato in relazione alla causa del blocco, alla possibile revoca, ai lavoratori coinvolti e all’unità oggetto di sospensione. Sino ai singoli atti sanzionatori e alle prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 per l’estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni penali, tipiche delle verifiche in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, per ciascuna violazione contestata è specificata la norma violata, il periodo della violazione e l’esito delle procedure adottate per l’eventuale regolarizzazione e pagamento degli importi comminati. Tali ultime informazioni potranno essere utili ai fini della verifica della recidiva generica o specifica che comporta, per alcune violazioni, come ad esempio quelle relative al lavoro nero, un raddoppio delle maggiorazioni degli importi sanzionatori. Si veda in particolare quanto previsto dal comma 445 lett. d) ed e) dell’art. 1 L. 145/2018. Sotto il profilo della tutela sostanziale dei lavoratori sono inseriti a sistema anche i provvedimenti di diffida accertativa, previsti ai sensi dell’art. 12 del medesimo Dlgs. 124/2004 per i crediti patrimoniali spettanti agli stessi.

Infine, per quanto concerne le irregolarità previdenziali e assicurative, accertate dal personale ispettivo di Inps e Inail, oltre che dallo stesso Inl, sono disponibili anche le informazioni relative agli importi dell’imponibile e dei contributi sia regolarizzati sia recuperati e contestati. Compresi le sanzioni civili e gli interessi di mora. Non va dimenticato che, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 10, al portale potranno accedere anche pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza.


* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.

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