Aumenti contrattuali: arriva la tassa agevolata

La Legge di Bilancio 2026 introduce un regime fiscale di favore per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, applicando un’ imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Con la Circolare n. 2/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce requisiti, esclusioni, beneficiari e modalità operative, offrendo finalmente alle imprese un quadro completo per la corretta gestione degli aumenti in busta paga

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La legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto un regime di favore con tassazione agevolata degli aumenti contrattuali

di Mario Cassaro |

La legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto un regime di favore per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti attraverso la tassazione agevolata degli aumenti contrattuali.

Dopo una lunga attesa, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza con le informazioni aggiuntive che gli operatori del settore auspicavano. Con l’approvazione della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, il legislatore ha introdotto una misura particolarmente innovativa, destinata a incidere sulla gestione delle buste paga per tutto il 2026.

L’articolo 1, comma 7, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali. La norma si inserisce in un contesto economico caratterizzato da pressioni inflazionistiche che hanno eroso il potere d’acquisto delle retribuzioni. Particolarmente nei settori dove i rinnovi contrattuali hanno subito ritardi.

L’obiettivo sugli aumenti contrattuali

L’obiettivo dichiarato è duplice. Da un lato sostenere economicamente i lavoratori attraverso una tassazione più favorevole, dall’altro incentivare le parti sociali a concludere tempestivamente le trattative per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. La misura rappresenta anche un’anticipazione parziale di quanto previsto dalla Legge delega n. 144 del 26 settembre 2025, che affida al Governo il compito di introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi entro i termini previsti. Riconoscendo incentivi volti a compensare la riduzione del potere d’acquisto dei lavoratori.

Requisiti e ambito di applicazione

L’agevolazione fiscale sugli aumenti contrattuali si applica secondo parametri ben definiti dai chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026. Dal punto di vista oggettivo, devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali. Gli aumenti retributivi devono:

  • essere corrisposti nel corso dell’anno 2026;
  • derivare da accordi di rinnovo contrattuale sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Il requisito soggettivo riguarda, invece, la platea dei beneficiari. Possono accedere all’imposta sostitutiva del 5% i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno 2025 non abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente superiore a 33.000 euro. Si considerano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

I chiarimenti attesi

La Circolare delle Entrate ha precisato che l’agevolazione si applica solo agli aumenti contrattuali che rientrano nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima) e agli istituti retributivi indiretti collegati (integrazioni datoriali per malattia, maternità e infortunio). Sono esclusi scatti di anzianità, straordinari, indennità notturne e festive, somme una tantum per vacanza contrattuale e Tfr. Quest’ultimo è escluso in quanto componente retributiva il cui pagamento è per definizione differito rispetto al momento di esecuzione della prestazione lavorativa.

Sul fronte della progressività, se il rinnovo contrattuale prevede aumenti scaglionati su più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle quote erogate nel 2026. Indipendentemente da quando è iniziato il piano di erogazione. Sono parimenti escluse le somme erogate una tantum in occasione del rinnovo contrattuale, destinate a coprire integralmente il periodo di vacanza contrattuale. Tali importi, infatti, rivestono natura eccezionale e straordinaria. Con riferimento, invece, all’istituto del superminimo, qualora gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale siano di entità tale da assorbirne l’importo, si ritiene che anche questa voce retributiva possa rientrare nel regime di favore previsto.

Modalità operative

L’applicazione del beneficio avviene in via automatica da parte del datore di lavoro, salvo rinuncia scritta del lavoratore che intende avvalersi della tassazione ordinaria Irpef. Quest’ultimo è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta eventuali redditi da lavoro dipendente conseguiti nel 2025 di cui il datore non sia a conoscenza.

Al fine di permettere al sostituto d’imposta di verificare la spettanza del beneficio, nel caso in cui il lavoratore abbia intrattenuto nel corso del 2025 uno o più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro differenti, è tenuto a comunicare all’attuale datore di lavoro i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito dei precedenti rapporti lavorativi. Tale comunicazione avviene mediante la consegna delle relative Certificazioni Uniche o attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non soggetti a ritenuta fiscale per assenza di un sostituto d’imposta (es. lavoratore domestico) potrà comunque fruire dell’agevolazione sugli aumenti contrattuali in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026 (modello dichiarativi 730/2027 o Redditi Persone Fisiche 2027).

Rimane in ogni caso fermo l’obbligo, in sede dichiarativa, di ricondurre al reddito complessivo tutte le somme che, per qualsiasi ragione, siano state assoggettate a imposta sostitutiva in assenza dei presupposti di legge richiesti. Analogamente, il lavoratore ha facoltà di ricorrere alla dichiarazione dei redditi per sottoporre i medesimi emolumenti alla tassazione ordinaria, qualora quest’ultima risulti per lui più vantaggiosa.

Mario Cassaro, consulente del lavoroChi è Mario Cassaro

Mario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro.

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