di Mario Pagano |
La sicurezza dei lavoratori continua a essere una delle principali priorità per l’attuale legislatore.
La conferma arriva dalle numerose novità, introdotte con il decreto sicurezza 159/2025, convertito proprio alla scadenza del 2025 con la Legge 198/2025 che rafforza il sistema di tutele. Il decreto contiene infatti una serie di misure che vanno a potenziare gli strumenti normativi esistenti per renderli ancora più efficaci. E per aumentare la soglia di sicurezza dei lavoratori e arginare condotte scorrette, isolando sul mercato del lavoro chi non opera in modo sicuro e conforme alle regole. Dettate in particolare dal D.Lgs. 81/2008.
Novità sulla patente a crediti
Le principali novità sono legate alla tanto discussa patente a crediti. Uno strumento, operativo dal 1° ottobre dello scorso anno, che mira a qualificare le imprese e i lavoratori autonomi virtuosi. I quali per poter operare all’interno dei cantieri, devono avere una dotazione minima di almeno 15 punti.
La disciplina è contenuta nell’art. 27 D.Lgs. 81/2008. Vede nei crediti l’elemento centrale in quanto sintomatico del possesso di determinati requisiti, previsti in fase di rilascio della patente, e del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza. La patente, infatti, può avere una dotazione massima di 100 crediti, dei quali 30 ottenuti in fase di rilascio e gli altri potenziali 70 in ragione di ulteriori parametri. Come anzianità dell’azienda, assenza di determinate violazioni ogni biennio, presenza di particolari attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza.
I crediti, tuttavia, si possono perdere se datori di lavoro, dirigenti o preposti commettono una o più violazioni contenute nell’Allegato I-bis al Dlgs. 81/2008. Tra le quali, oltre a quelle in materia di salute e sicurezza, irregolarità legate all’impiego di lavoratori in nero. Le novelle puntano proprio su tali ultime violazioni, comunque, sintomatiche di un lavoro altamente insicuro e pericoloso perché svolto da chi, operando nel sommerso, è verosimilmente privo di informazione, formazione e addestramento. Oltre che di una piena coscienza degli ambienti di lavoro nei quali opera.
Focus sulla decurtazione dei punti
L’obiettivo è rendere più efficace e immediato il meccanismo di decurtazione dei punti, stoppando il prima possibile l’operatività concreta di chi impiega lavoratori in nero. Occorre ricordare che le decurtazioni avvengono solo a seguito di provvedimenti definitivi. Ossia, ai sensi del comma 7 dell’art. 27, una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza ingiunzione, divenuta definitiva.
Per anticipare tale meccanismo che, inevitabilmente, rispetto alla violazione, sposta in avanti il momento in cui chi l’ha commessa perderà i relativi punti, è stato introdotto un nuovo comma 7-bis. Il quale, derogando alla regola generale, prevede la decurtazione direttamente a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. Con il quale viene contestato tanto dagli ispettori dell’Inl quanto da quelli di Inps e Inail e dalla Guardia di Finanza, l’impiego di lavoratori in nero, attraverso la maxisanzione amministrativa.
3 fasce di gravità sul lavoro nero
Fattispecie punita dal comma 3 dell’art. 3 DL 12/2002, secondo tre fasce di gravità, in ragione del numero di giornate di impiego irregolare. Con un ulteriore aggravante in caso di impiego di un clandestino, un minore in età non lavorativa o di un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. In tali ipotesi, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, quale provvedimento definitivo.
La perdita dei punti sarà decisamente anticipata perché conseguente all’irrogazione della relativa sanzione, associata alla violazione dalla quale è scaturita. Naturalmente, come spiegato dall’Ispettorato nella nota 609/2026, se il verbale unico verrà successivamente archiviato, ovvero la successiva ordinanza ingiunzione verrà vittoriosamente impugnata davanti al Giudice, i punti persi dovranno essere restituiti.
Sempre in tema di lavoro nero la norma rivede anche i crediti, che possono essere persi a seguito delle violazioni in questione, commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026. In particolare, tutte le tre ipotesi base, dipendenti prima dal numero di giornate di impiego irregolare, sono riunite nella violazione di cui al punto 21 dell’Allegato I-bis, che determina una decurtazione di ben 5 punti, per ciascun lavoratore. Senza la possibilità di limitare i punti persi, in ragione dell’unicità dell’accertamento, come previsto dal comma 6 dell’art. 27, tuttavia, inapplicabile nel caso del lavoro nero (vedi nota Inl 609/2026).
Invariata, invece, l’ipotesi aggravata, contenuta nel numero 24, per la quale è prevista la perdita di un ulteriore credito se il lavoratore è clandestino, minore in età non lavorativa o percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.
Sanzioni per patente scaduta o senza crediti
A tutto ciò il decreto ha aggiunto un ulteriore conseguenza per chi opera senza patente o con patente sprovvista della soglia minima di 15 crediti. Il comma 11 dell’art. 27 già prevedeva, infatti, per entrambe le ipotesi, l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori. In merito l’Inl ha spiegato che il valore dei lavori riguarda il singolo contratto di appalto o subappalto, sottoscritto dal trasgressore, e non il valore della totalità dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
L’importo da considerare sarà, quindi, quello indicato, al netto dell’Iva, nel capitolato, nel contratto o nei preventivi, formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Lo stesso comma 11, tuttavia, fissa una soglia minima a detta sanzione, che il decreto ha innalzato a 12.000 euro rispetto ai 6.000 euro precedenti. Pertanto, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile ovvero il 10% dello stesso risulterà inferire ora a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio. Applicato in concreto in 4.000 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall’art. 16 L. 689/1981, non essendo normativamente possibile applicare l’art. 301-bis del TU 81/2008.
Per completezza va poi ricordato che, oltre alla sanzione amministrativa, chi opera senza patente o con patente priva di almeno 15 crediti andrà incontro al divieto semestrale di partecipare a lavori pubblici. Nonché alla ben più grave e immediata conseguenza rappresentata dal blocco dell’attività in cantiere.
Patente a crediti e badge di cantiere
Un altro intervento interessante, rispetto al quale dovremo ancora attendere per apprezzarne il concreto impatto, è rappresentato dal badge di cantiere. Come noto, il D.Lgs. 81/2008 contiene già due disposizioni, gli artt 18 co. 1 lett. u) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, che prescrivono, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il decreto sicurezza, in continuità a questo sistema, mira a potenziare l’attuale tessera di riconoscimento, imponendone, al momento per le sole imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato (ma con decreto ne potrà essere estesa l’applicazione anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato), un ulteriore requisito: la presenza di un codice univoco anticontraffazione. L’intenzione sembra, quindi, essere quella di fornire maggiori garanzia, attendibilità e valore al tesserino di cantiere già esistente che, in qualche misura, finisce per evolversi, grazie alle nuove tecnologie a disposizione.
La piena operatività di questa innovazione, tuttavia, come confermato da Inl con la circolare 1/2026, è subordinata a un successivo decreto ministeriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Attraverso il quale individuare le concrete modalità di attuazione di tale nuovo obbligo, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma Siisl. Ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, di cui all’articolo 5, comma 3, del DL 48/2023. Finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori. In tal senso, proprio per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro su Siisl, il badge di cantiere, in modalità digitale, sarà prodotto in automatico e precompilato. Salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità di attuazione concreta e di dettaglio, definite dal decreto ministeriale.
Le imprese agricole
Infine, la sicurezza entra in gioco anche in rapporto alla rete agricola di qualità, istituita presso l’Inps, che raggruppa le imprese più virtuose del settore. Già oggi, l’art. 6 del DL 91/2014 prevede la possibilità di essere iscritti per le imprese agricole che non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Ancora, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte su redditi e valore aggiunto, e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis cp.
Inoltre, queste aziende non devono aver ricevuto, negli ultimi tre anni, sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. A tali requisiti si aggiunge l’assenza di condanne penali per violazioni in materia di salute e sicurezza. E, allo stesso modo, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
















