Consulenti 4.0: pronti alla sfida dell’AI

Obblighi, rischi e opportunità per chi accompagna le aziende nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Formazione, trasparenza e nuove competenze sono necessarie per guidare il cambiamento

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Obblighi, rischi e opportunità per i consulenti 4.0 che accompagnano le aziende nell’era dell’Intelligenza Artificiale

di Luigi Beccaria |

Da molti anni assistiamo a una contrapposizione, all’interno dell’opinione pubblica “occidentale”, tra la tendenza statunitense alla creatività e all’innovazione e la tendenza europea (sia intesa come entità unica, sia a livello dei singoli stati) alla cosiddetta “iper-regolamentazione”.

Non ci si meraviglia, dunque, se scorrendo i giornali, che danno atto della straordinaria (per alcuni rivoluzionaria) diffusione dell’Intelligenza Artificiale (e segnatamente dell’AI generativa, basata sui cosiddetti Large Language Models) e dell’esplosione dei valori di borsa dei titoli a essa connessi, si osserva che mentre le pagine relative alle vicende americane trattano di espansione nell’approvvigionamento dei materiali necessari e della continua creazione di nuove start-up, quelle nostrane, in conformità con l’orientamento continentale, tendono a privilegiare (a monte) l’analisi sulle implicazioni etiche e, a valle, la regolamentazione giuridica.

Una prima “ondata” di regolamentazione

In questa cornice va letta l’introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre scorso. La quale, non troppo sorprendentemente, introduce una serie di obblighi (principalmente di carattere informativo) per i professionisti e i datori di lavoro che fanno uso dei predetti strumenti.

Naturalmente detta normativa, almeno a parere di chi scrive, non deve essere considerata negativa in sé. Anzi, trattandosi (della disciplina giuridica) di uno strumento il cui impiego si sta diffondendo in modo esponenziale, conoscendo la proverbiale lentezza del diritto nell’adeguarsi all’evoluzione tecnologica, è anche corretto che il legislatore abbia inteso di disciplinare. Se vogliamo rimanere a considerazioni di politica generale, semmai, si potrebbe dire che, in un mondo ideale, una cosa (la regolamentazione) non dovrebbe escludere automaticamente l’altra. Dunque, l’incentivo all’innovazione e all’imprenditorialità, purtroppo reso complesso a queste latitudini dal noto dedalo burocratico e di controllo.

Gli obblighi di natura informativa

Venendo al provvedimento oggetto del presente commento, si possono articolare alcune considerazioni. Innanzitutto, come anticipato, gli obblighi hanno prevalentemente natura informativa. Il che, da un punto di vista sistematico, è coerente con l’evoluzione del diritto contemporaneo, per cui la forma scritta concretizza una forma di tutela scritta.

Si pensi al codice del consumo, introdotto nel 2005, che prevede una serie di obblighi di notifica al consumatore, “parte debole” del contratto. E parimenti, per rimanere in un ambito più familiare alla platea di questa rivista, nel diritto del lavoro, il datore di lavoro ha, sempre più spesso, obblighi informativi rispetto ai dipendenti. Il discorso si può estendere alla disciplina della privacy, a quella bancaria e assicurativa… Insomma, si ritiene, con un sensato compromesso, di lasciare dei margini di autonomia, purché la controparte sia debitamente informata, e che l’informazione avvenga osservando la forma scritta per motivi di certezza del diritto.

Realtà aziendali

Vediamo ora in concreto quali sono gli obblighi informativi previsti dalla nuova normativa. Per quanto riguarda le aziende, l’uso dell’AI è considerato legittimo (anche perché opinare diversamente in modo aprioristico equivarrebbe a bendarsi gli occhi davanti ai progressi della storia), purché se ne dia comunicazione alle rappresentanze sindacali/ lavoratori. Comunicando, tra le varie, gli aspetti del rapporto di lavoro condizionati dall’AI.

E specificamente:

  • scopi e logica di funzionamento;
  • dati e parametri usati per addestramento e valutazione;
  • misure di controllo e correzione;
  • eventuali impatti discriminatori.

In sé, la comunicazione di questi elementi appare ragionevole. Sulla base dell’esperienza di chi scrive, comunque, la priorità andrebbe assegnata a eventi formativi che responsabilizzino i lavoratori relativamente ai rischi dell’uso dell’AI. Sia in tema di attendibilità degli output da essa generati, sia in materia di conferimento massivo di dati aziendali da “rielaborare”. Tale pratica è rischiosissima e tutti i lavoratori devono essere specificamente formati su questo punto.

Professionisti e attività intellettuali

Veniamo ora alla parte specificamente destinata ai professionisti (vv. art. 13, l. 132/2025). Anch’essa (inevitabilmente, verrebbe da dire) conferma la liceità dell’uso dell’AI anche per i professionisti intellettuali, almeno per quanto riguarda le attività strumentali e di supporto, purché ne diano informazione ai clienti.

Saranno poi i singoli ordini professionali a disciplinare più nel dettaglio l’AI in funzione delle specificità del settore. Ad esempio, un software gestionale come quelli adottati dai commercialisti o dai consulenti del lavoro, che in sé hanno già da tempo sistemi riconducibili a un’Intelligenza Artificiale che elabora gli input e produce degli output, rappresenta una fattispecie molto diversa da un modello di AI generativa che potrebbe essere utilizzato da un avvocato per la redazione di un atto, un parere o un contratto.

Su quest’ultimo tema va appuntata una particolare attenzione. Dato che, se gli strumenti a disposizione di commercialisti e consulenti sono tutto sommato collaudati e antecedenti alla febbre da AI, i sistemi generativi “discorsivi” presentano, allo stato attuale, un’enorme serie di criticità. Dovute alla tendenza intrinseca di questi modelli a “inventare” le risposte (cosiddette “hallucinations”), spesso fornendo riferimenti giurisprudenziali del tutto inconferenti o addirittura inesistenti.

Appare pertanto sacrosanta la previsione sulla responsabilità del professionista che si avvale di strumenti di AI, che ne dà (in ossequio alla legge in commento) informazione ai clienti, e che tuttavia finisce con l’utilizzare l’AI in modo improprio, e cioè senza ricontrollare eventuali errore o lacune. Casi simili, purtroppo, si sono già verificati più volte nei tribunali italiani, risolvendosi generalmente in qualche “bacchettata” del giudice competente all’avvocato che negligentemente aveva lasciato gli (allucinanti) riferimenti creati dall’AI nei propri atti.

Formazione e incentivi alle imprese

Chiudendo dunque il cerchio, questa prima “ondata” di regolamentazione appare improntata a principi lodevoli. Finalizzati a un più corretto utilizzo di uno strumento che, in modi che ancora non possiamo del tutto perscrutare, segnerà i prossimi anni. Tuttavia, analizzando a 360° la questione, a questa normativa dovranno essere affiancati: un corposo itinerario formativo per tutti gli interessati; una serie di incentivi alle imprese che intendono affacciarsi genuinamente in questo mercato innovativo e in espansione.

Avvocato Luigi BeccariaChi è Luigi Beccaria

Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, Luigi Antonio Beccaria svolge attività di avvocato con specializzazione in diritto del lavoro e anche la professione di consulente del lavoro. Dal 2013 opera come docente esterno presso l’Università degli Studi di Milano, svolgendo in particolare attività seminariale e corsi monografici. Dal 2023 è collaboratore de “Il Sole 24 Ore” per cui scrive settimanalmente su “Guida al Lavoro”. Ha pubblicato più di 150 contributi di natura sia divulgativa sia accademica presso vari editori ed effettuato attività convegnistica per numerose società del settore. Svolge attività di consulenza e docenza per primarie società e gruppi, nazionali e internazionali.

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