di Laura Ferrari |
La legge n. 76/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2025, dà attuazione all’art. 46 della Costituzione, a settantotto anni di distanza.
L’articolo della Costituzione citato merita di essere riportato letteralmente: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. La norma disciplina differenti livelli di partecipazione, quella gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati. Nonché alla proprietà delle aziende.
E individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione. Al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento dei processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
4 tipi di partecipazione all’azienda
Per “partecipazione gestionale” si intende la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa. Invece, per “partecipazione economica e finanziaria” si intende la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato. Per “partecipazione organizzativa” ci si riferisce al complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
Infine, “partecipazione consultiva” viene definita quale partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere. Il legislatore, al fine di favorire la concreta messa in pratica della partecipazione dei lavoratori, nelle diverse declinazioni previste, ha previsto specifici incentivi, che in seguito vedremo nel dettaglio.
Focus sulla partecipazione gestionale dei lavoratori
Il legislatore dedica gli articoli 3 e 4 della legge 76/2025 alla disciplina della partecipazione gestionale dei prestatori di lavoro. Effettuando una distinzione tra i diversi modelli di governance societaria e dedicando l’art. 3 alle società con struttura dualistica (quindi con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza). Inoltre, si regolamenta la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza.
L’art. 4 è dedicato alle società con modello tradizionale. Regolamentando la partecipazione nel consiglio di amministrazione dell’azienda e, se previsto, nel comitato per il controllo sulla gestione. La nuova normativa consente, seppur senza imporre, agli statuti delle società di prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche. Attraverso l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo lasciando alla contrattazione collettiva la definizione delle procedure.
In particolare, nelle società con sistema dualistico, in cui l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, individuati, sottolinea l’art. 3, sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio. Tra i membri del consiglio di sorveglianza, può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria e che vedremo dopo, illustrando l’art. 6.
Invece, nelle società che adottano il sistema tradizionale, non dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e anche al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori che rappresentino gli interessi dei lavoratori dipendenti. Individuati da questi ultimi sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, devono essere in possesso de requisiti di onorabilità, indipendenza professionalità previsti dalla statuto della società. In mancanza, dai codici di comportamento delle associazioni di categoria.
Gli amministratori così designati non possono assumere incarichi direttivi nella società nei tre anni successivi alla cessazione del mandato. Fatta salva l’ipotesi in cui l’incarico fosse stato già ricoperto prima della designazione. Si può notare come il legislatore dia un ruolo centrale ai contratti collettivi. Precisando che si tratta dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
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