Quando il lavoro incontra la malattia

La Legge 106/2025 ha previsto un doppio sistema di tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti: un congedo straordinario non retribuito per terapie intensive e permessi retribuiti per visite e controlli. La novità risponde a tutte le fasi del percorso di cura, dalle emergenze ai follow-up

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doppio sistema di tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti

di Mario Cassaro |

L’ordinamento giuslavoristico italiano si è arricchito di un nuovo strumento di protezione sociale con l’emanazione della Legge n. 106/2025, in vigore dal 9 agosto scorso, il cui primo articolo disciplina il congedo straordinario destinato ai lavoratori con patologie gravi.

La disposizione normativa si colloca nel solco delle più recenti tendenze legislative europee volte a rafforzare i diritti sociali dei lavoratori vulnerabili. Introducendo meccanismi di flessibilità che consentono di preservare il vincolo occupazionale pur garantendo il tempo necessario per affrontare complessi percorsi di cura. Il provvedimento legislativo muove dalla consapevolezza che le tradizionali forme di tutela per malattia, pur rappresentando un pilastro fondamentale del sistema di protezione sociale, non sempre risultano adeguate a fronteggiare situazioni patologiche di particolare gravità e durata. Le quali richiedono approcci terapeutici prolungati e spesso discontinui nel tempo.

I beneficiari della norma

La norma delinea con precisione i requisiti per l’accesso al beneficio e si rivolge ai dipendenti con un’invalidità pari o superiore al 74%. Riconoscendo la particolare aggressività e complessità di patologie che, indipendentemente dallo stadio, richiedono percorsi terapeutici intensivi e prolungati.

Tale parametro, già consolidato nella legislazione previdenziale e assistenziale, garantisce oggettività nella selezione dei beneficiari e coerenza con il sistema di tutele esistente. La scelta di includere espressamente le malattie rare evidenzia inoltre l’attenzione del legislatore verso condizioni patologiche spesso trascurate dal sistema di protezione sociale tradizionale. Nonostante la loro particolare gravità e l’impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Lavoratori con patologie: caratteristiche del congedo

È previsto un periodo di sospensione del rapporto di lavoro della durata massima di 24 mesi, utilizzabile secondo modalità flessibili che consentono la fruizione continuativa oppure frazionata in base alle specifiche esigenze terapeutiche del lavoratore. Tale flessibilità rappresenta un elemento di particolare innovazione, riconoscendo che molte terapie moderne seguono protocolli ciclici che alternano periodi di trattamento intensivo a fasi di pausa o terapie di mantenimento.

Il congedo per i lavoratori con patologie complesse comporta la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa ma garantisce la conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, durante tale periodo, il lavoratore non matura alcun diritto alla retribuzione ed è tenuto al rigoroso rispetto del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche diversa da quella oggetto del rapporto principale.

Principio di sussidiarietà

Un elemento caratterizzante della disciplina è rappresentato dal criterio di sussidiarietà che governa l’accesso al congedo. La fruizione del beneficio è infatti condizionata all’esaurimento preventivo di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, previsti dalla normativa generale o dalla contrattazione collettiva. La disposizione mira, infatti, a un utilizzo razionale e graduale degli strumenti di tutela disponibili. Evitando sovrapposizioni inefficienti e garantendo che il congedo straordinario rappresenti effettivamente l’ultima risorsa disponibile.

La norma contiene, tuttavia, una clausola di salvaguardia che preserva l’applicazione di eventuali discipline più favorevoli derivanti dalla contrattazione collettiva o da specifiche normative settoriali. In ossequio al principio del favor nei confronti del lavoratore che costituisce uno dei cardini del diritto del lavoro.

Implicazioni previdenziali

Il periodo di congedo determina una vera e propria sospensione del rapporto previdenziale. Tale arco temporale non concorre, dunque, né alla maturazione dell’anzianità di servizio né alla formazione della posizione contributiva individuale. Tuttavia, il legislatore ha introdotto un meccanismo di salvaguardia che consente al lavoratore di procedere al riscatto del periodo mediante versamento volontario dei contributi previdenziali, secondo le modalità già previste per la prosecuzione volontaria.

Procedure di accesso e controlli

La certificazione medica necessaria può essere rilasciata tanto dal medico di medicina generale quanto da specialisti operanti in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, purché abbiano in cura il paziente. Le attività di verifica e controllo prevedono l’integrazione con i sistemi informativi sanitari esistenti, in particolare il Sistema tessera sanitaria e il fascicolo sanitario elettronico.

Incluso il lavoro autonomo

Una delle caratteristiche più innovative della legge per i lavoratori con patologie riguarda l’estensione di tutele analoghe anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività in via continuativa per un committente, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 81/2017. Per tali lavoratori, la norma prevede la possibilità di sospendere la prestazione per un periodo massimo di 300 giorni nell’arco dell’anno solare. Occorre sottolineare che la previsione segna un’importante evoluzione concettuale nel sistema di protezione sociale italiano. Poiché riflette il riconoscimento delle trasformazioni del mercato del lavoro e dell’esigenza di adeguare il sistema di welfare alle diverse forme di organizzazione produttiva.

Strumenti per il reinserimento lavorativo

Al termine del periodo di congedo, la legge riconosce ai lavoratori con patologie dipendenti un diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile. Subordinatamente alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione lavorativa. La logica è quella dell’accompagnamento graduale verso il pieno reinserimento lavorativo, tenendo conto delle possibili fragilità residue e delle esigenze di conciliazione con controlli medici periodici o terapie di mantenimento. Anche in questo caso, si tratta di un’innovazione che va oltre la mera conservazione del rapporto di lavoro, configurando un vero e proprio percorso strutturato di ritorno alla normalità lavorativa.

Permessi retribuiti aggiuntivi

Il quadro normativo delineato dalla Legge n. 106/2025 si completa con l’articolo 2, operativo dal 1° gennaio 2026, che introduce una tutela complementare al congedo straordinario attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi destinati alle attività di cura. La norma riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie contemplate dall’articolo 1 (malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, malattie invalidanti o croniche con grado di invalidità pari o superiore al 74%) il diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito.

Tale diritto viene esteso anche ai genitori con figli minorenni nelle stesse condizioni patologiche. Riconoscendo il carico assistenziale che grava sui nuclei familiari e l’esigenza di garantire continuità nell’accompagnamento alle cure pediatriche. L’utilizzo dei permessi è finalizzato specificamente all’espletamento di visite mediche specialistiche, esami strumentali, analisi chimico- cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.  L’intento del legislatore è coprire l’intero percorso sanitario, dalla fase diagnostica a quella terapeutica e di monitoraggio, integrando le tutele già previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Trattamento economico per Pa e privati

Per quanto riguarda il trattamento economico, la disciplina fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Garantendo ai beneficiari un’indennità economica calcolata secondo le regole ordinarie della malattia, comprensiva di copertura figurativa ai fini previdenziali.

Il meccanismo di erogazione differisce significativamente tra settore privato e pubblico. Nel primo caso, l’indennità viene anticipata direttamente dai datori di lavoro con successivo recupero mediante conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale. Invece, nel settore pubblico, è previsto un sistema di sostituzione del personale per categorie specifiche (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e personale soggetto a sostituzione obbligatoria) con apposita copertura finanziaria.

L’accesso al beneficio rimane subordinato alla prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista operante in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Ultimo, ma non meno importante, l’articolo 4 della legge prevede specifici stanziamenti per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Inps. Elemento cruciale per la gestione amministrativa efficace dei nuovi strumenti di tutela. L’effettiva attuazione del sistema dipenderà infatti dalla tempestiva adozione delle istruzioni operative da parte dell’Istituto.

Mario Cassaro, consulente del lavoroChi è Mario Cassaro

Mario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro.

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