Al centro la formazione di chi lavora

Dopo quasi tre anni di attesa entra in vigore il testo unico che ridisegna la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: obblighi stringenti per datori di lavoro e preposti, aggiornamenti più ravvicinati, verifiche di efficacia e standard di qualità più elevati per garantire una tutela reale e continua dei lavoratori

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entra in vigore il testo unico che ridisegna la formazione per la sicurezza sul lavoro

di Mario Pagano |

Dopo una lunga attesa è stato finalmente varato il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025, approvato con Accordo n. 59 della Conferenza Stato-Regioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025.

Il testo è destinato a incidere su uno degli adempimenti di maggior rilievo in materia di salute e sicurezza, ossia la formazione dei lavoratori, disciplinata dall’art. 37 del TU 81/2008, introducendo una serie di importanti novità. Innanzitutto, il nuovo accordo si presenta come una sorta di testo unico in materia di formazione per la sicurezza.

Rappresenta in una certa misura una raccolta aggiornata dei precedenti accordi. Da quelli del 21.12.2011, riferiti a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per lavoratori, dirigenti, preposti, e ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro, a quello del 22.2.2012, sull’individuazione delle attrezzature, per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte dell’operatore, con specificazione delle modalità, durata e contenuti del percorso formativo. Fino all’accordo del 7.7.2016, in tema di criteri per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla formazione per la sicurezza è avvenuta direttamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 24.5.2025. Tuttavia, è prevista un’ampia fase transitoria per alcuni profili, come ad esempio quello relativo ai corsi non più validi in ragione delle nuove disposizioni, che potranno essere rinnovati entro 12 mesi. Nonché in materia di formazione per il datore di lavoro, per la quale ci sarà tempo 24 mesi.

Formazione per la sicurezza: i contenuti dell’accordo

Vediamo nel dettaglio le più importanti novità e i contenuti dell’accordo. In linea generale definisce per ciascuna figura che opera nell’ambito della sicurezza il percorso formativo a essa riservato. Individuando nello specifico:

  • durata del percorso,
  • contenuti minimi (standardizzati),
  • modalità di erogazione (in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning, addestramento pratico),
  • modalità di verifica dell’apprendimento,
  • aggiornamento periodico obbligatorio,
  • modalità di monitoraggio dell’efficacia formativa,
  • requisiti per formatori e docenti,
  • individuazione degli organi deputati al controllo.

Datori di lavoro e dirigenti

La principale novità è senza dubbio quella relativa all’obbligo formativo riservato al datore di lavoro, introdotto per la prima volta dal DL 146/2021, conv. con L. 215/2021. Il nuovo comma 7 dell’art. 37 del TU 81/2008 ha stabilito che il datore di lavoro, unitamente a dirigenti e preposti, ricevano un’adeguata e specifica formazione per la sicurezza. Un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in questo ambito, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

L’obbligo riferito al solo datore, tuttavia, come spiegato al tempo dall’Inl con circolare 1/2022, risultando del tutto nuovo rispetto agli adempimenti formativi a carico delle altre figure, era necessariamente subordinato all’approvazione del nuovo accordo. Da adottarsi in sede di “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, che avrebbe dovuto, tra le altre cose, come stabilito dal nuovo comma 2 del medesimo art. 37, individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a suo carico. La novità in questione è così rimasta bloccata per quasi un triennio e ora, con il nuovo accordo, è divenuta finalmente operativa.

Formazione per la sicurezza obbligatoria

Le nuove disposizioni prevedono un percorso formativo obbligatorio per tutti i datori di lavoro della durata minima 16 ore. Con modulo aggiuntivo di durata minima di 6 ore per datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. La formazione può essere erogata in presenza, videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

Se il datore svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, si aggiungerà un ulteriore modulo di durata minima di 8 ore, più quattro moduli specialistici, in relazione al tipo di attività svolta dall’impresa, con durata minima di 12 o 16 ore. In questo caso non è possibile la formazione mediante e-learning. Naturalmente è previsto anche un aggiornamento quinquennale con durata minima di 8 ore.

Novità per i preposti

Altra importante novità riguarda l’aggiornamento formativo del preposto, altra figura chiave nella catena che gestisce la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo comma 7-ter all’art. 37 del TU 81/2008, allo stesso modo introdotto dal citato DL 146/2021, per assicurare adeguatezza e specificità della formazione per la sicurezza, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, prevede che le relative attività formative siano svolte interamente con modalità in presenza (alla quale è stata equiparata anche quella in videoconferenza sincrona). E ripetute con cadenza almeno biennale (6 ore di aggiornamento) e, comunque, ogni qualvolta necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Un cambiamento non certo di poco conto, considerando che il precedente Accordo del 2011 prevedeva, diversamente, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.

Tuttavia, atteso il rimando del comma 7 all’adozione di un nuovo Accordo in sede di Conferenza, anche tale novità è rimasta inattuata fino al 24 maggio scorso. Per coordinare la differente cadenza temporale di aggiornamento è stata opportunamente introdotta una disciplina transitoria. La quale, partendo dal presupposto di riconoscere, comunque, la formazione pregressa, concede 12 mesi di tempo a tutti coloro che, diversamente, hanno ricevuto un corso di formazione o aggiornamento da più di due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

La verifica di apprendimento

Sotto un diverso profilo, che mira a una marcata attenzione alla sostanza piuttosto che alla forma, il nuovo accordo (comma 2 dell’art. 37), ha disciplinato le modalità della verifica finale di apprendimento e di aggiornamento, obbligatori per i discenti di tutti i percorsi formativi. Nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione per la sicurezza durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale aspetto non può che responsabilizzare ancora di più il datore di lavoro. Il quale, secondo una visione della formazione decisamente più dinamica, dovrà necessariamente preoccuparsi di verificare che il proprio personale sia concretamente ed efficacemente formato per la mansione a cui è effettivamente adibito. Ciò attraverso controlli durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, utilizzando analisi infortunistica aziendale, questionari e check list di valutazione. E verificando, durante la riunione periodica, il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa.

Sempre in tale ottica, un ultimo aspetto meritevole di attenzione attiene alla certificazione della formazione e agli enti erogatori della stessa. Relativamente a questi ultimi gli enti ispettivi e le Regioni potranno svolgere specifiche iniziative di controllo e vigilanza. Volte a verificare requisiti formali del formatore, durata e modalità di erogazione del corso, efficacia delle modalità di apprendimento e, più in generale i contenuti. Ma anche gli aspetti decisamente più sostanziali, che potranno spingersi a un confronto tra la formazione erogata e i rischi realmente presenti e richiamati nella valutazione dei rischi.

Qualità ed efficacia della formazione

Inoltre, ci si concentra particolarmente sulla qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La quale non può prescindere dall’adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. L’approccio più idoneo a garantire ciò, è quello basato sulla gestione di qualità dei processi di produzione della formazione per la sicurezza, in termini di presidio e governo degli stessi.

Con riguardo, infine, agli attestati di formazione, gli stessi dovranno comprendere una serie contenuti specifici, quali dati anagrafici del formato, titolo del corso, durata in ore, sede del corso, data di inizio e di fine, contenuti, modalità, esito della verifica di apprendimento, soggetto formatore. Per dare ancora più garanzie dell’autenticità della formazione erogata, gli attestati dovranno essere rilasciati preferibilmente con firma digitale del responsabile del progetto formativo e del docente intervenuto. Scongiurando così eventuali falsità e post-datazioni o alterazioni dei contenuti.


* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.

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