Più attrattive le assunzioni dei detenuti

Al fine di favorirne la partecipazione al mercato del lavoro, con il Decreto Sicurezza, il legislatore ha ampliato la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche con la categoria dei detenuti. Al contempo, ha ampliato l’ambito di applicazione delle agevolazioni contributive e fiscali previste per le assunzioni di detenuti

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Il Decreto Sicurezza ha ampliato l’ambito di applicazione delle agevolazioni contributive e fiscali previste per le assunzioni dei detenuti

di Laura Ferrari |

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025 n. 131, la Legge n. 80 di conversione del DL n. 48/2025 noto come “Decreto Sicurezza”.

Tra le novità più rilevanti in materia di lavoro introdotte dal Decreto Sicurezza, con l’art. 36 si modifica l’art. 47 del D.Lgs. 81/2015 che disciplina l’apprendistato professionalizzante. Estendendo la possibilità di stipulare tale contratto anche ai detenuti, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo. Viene infatti prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, non solo ai soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ma anche nei confronti dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e dei detenuti assegnati al lavoro all’esterno.

La novità normativa, attraverso l’apprendistato di qualificazione e riqualificazione, amplia gli strumenti di reinserimento lavorativo a favore di categorie soggettive caratterizzate da peculiari condizioni di svantaggio nell’accesso al mercato del lavoro. Si potenzia la funzione rieducativa della pena attraverso la valorizzazione del lavoro quale elemento essenziale del trattamento penitenziario. E si attiva, di fatto, un percorso di politica attiva nei confronti dei soggetti svantaggiati. Questa modifica rappresenta un passo avanti significativo nel tentativo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in un percorso di esecuzione penale.

Agevolazioni previdenziali per le assunzioni dei detenuti

L’art. 35 del Decreto Sicurezza ha previsto inoltre un’importante estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla L. 193/2000, la cosiddetta “Legge Smuraglia”, già modificata dal decreto 24 luglio 2014, n. 148. Il quadro normativo prevedeva, originariamente, l’estensione delle agevolazioni contributive stabilite dalla L. 381/1991 per le cooperative sociali anche alle aziende pubbliche o private che organizzassero attività produttive o di servizi all’interno delle strutture carcerarie.

La nuova modifica amplia il perimetro dei benefici alle aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate anche per attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari. Al fine di favorire le assunzioni dei detenuti e degli internati, è previsto un ingente sgravio contributivo pari al 95% dei contributi Inps dovuti per l’assunzione di detenuti e internati. Applicabile sia alle aziende pubbliche sia a quelle private, sia sulla quota a carico del datore di lavoro sia su quella del lavoratore.

Quando si applica lo sgravio contributivo

La riduzione per le assunzioni dei detenuti, ricordiamo, è applicabile non solo in costanza di detenzione, ma anche per un periodo successivo. In particolare:

  • per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 354/1975, anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, assunto mentre lo stesso era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno;
  • per i detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, fino ai 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, assunto mentre era ristretto.

Per accedere al beneficio, i datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessati dovranno stipulare un’apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica. Le convenzioni, ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 193/2000, disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.

L’art. 34 lettera b) del Decreto Sicurezza è intervenuto sull’art. 20 dell’Ordinamento Penitenziario, in materia di convenzioni stipulate dagli organi centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria per l’inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

Modalità e tempistiche

La norma introduce un termine procedimentale di 60 giorni. Decorso il quale l’amministrazione penitenziaria è chiamata a pronunciarsi nel merito sulle proposte di convenzione concernenti lo svolgimento di attività lavorative da parte della popolazione detenuta. Ciò risponde ad un’esigenza di certezza e celerità dei procedimenti amministrativi in ambito penitenziario onde evitare dilazioni temporali che potrebbero pregiudicare il diritto al lavoro dei detenuti. I datori di lavoro sono inoltre tenuti a presentare annualmente un’istanza all’Inps mediante l’apposito modulo telematico denominato “Deti” seguendo le indicazioni fornite dalla circolare Inps n. 27/2019.

Credito imposta per l’assunzione dei detenuti

Oltre alle agevolazioni contributive, sono previsti vantaggi di natura fiscale, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti. Le imprese che assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari, o lavoranti all’esterno ai sensi dell’art. 21 Ordinamento Penitenziario, possono infatti ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 520 euro mensili.

Mentre le imprese che assumono soggetti semiliberi possono ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 300 euro mensili. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate.

Al pari del beneficio previdenziale, anche il credito d’imposta spetta, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto:

  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno.

Per accedere, le imprese devono assumere detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari, lavoranti all’esterno del carcere o semiliberi con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni. Devono inoltre corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Iter di convenzione l’istituto penitenziario

È necessario anche stipulare un’apposita convenzione con la direzione dell’istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti e rispettare alcune scadenze. Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate devono presentare apposita istanza alla direzione dell’istituto. Indicando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui intendono fruire per l’anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all’attività di formazione.

Le direzioni trasmettono poi le istanze ai provveditorati, ed entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Entro il 15 dicembre, il Dipartimento determina l’importo massimo per ogni singolo soggetto imprenditoriale. L’elenco degli aventi diritto e l’ammontare degli sgravi vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e pubblicati su www.giustizia.it.

Il lavoro come riscatto sociale

Dare un futuro inclusivo attraverso la formazione e le assunzioni dei detenuti rappresenta un atto di giustizia sociale. Non solo i detenuti, ma l’intera società potrà beneficiare dei vantaggi di un percorso di crescita umana e professionale. I percorsi formativi e il lavoro sono infatti un antidoto al rischio di recidiva. Chi ha la possibilità di lavorare durante la reclusione, quando finisce la sua detenzione ha un rischio limitato di tornare a delinquere, confermato dai dati diffusi negli ultimi anni dal Cnel.

Lo strumento del lavoro diventa così un efficace alleato per centrare l’obiettivo della sicurezza sociale e non solo quello dell’inclusione sociale e lavorativa di soggetti fragili, quali sono i detenuti. Il 17 giugno 2025 è stato siglato un protocollo d’intesa proprio per combattere la recidiva attraverso il lavoro. Si tratta di un accordo tra il Cnel e 16 organizzazioni rappresentanti delle categorie produttive per l’adesione al Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. L’obiettivo è combattere la recidiva attraverso percorsi di formazione e lavoro, rendendo strutturali le iniziative di reinserimento.

Questa nuova alleanza tra il mondo datoriale e il mondo delle carceri è un tassello importante di un percorso di responsabilità che deve vedere in prima linea tutti gli attori del mercato del lavoro. Coinvolgendo le aziende e i professionisti che le affiancano. Sono proprio questi ultimi, tra cui i Consulenti del Lavoro, che hanno la possibilità di sensibilizzare i datori di lavoro. Non solo facendo conoscere le importanti agevolazioni previste per le aziende che abbiano la lungimiranza di mettersi a disposizione, ma anche per innescare una importante evoluzione culturale.

C’è inevitabilmente e comprensibilmente diffidenza quando si tratta di assumere un detenuto. Ma quando si dà a un soggetto fragile la possibilità di avere una seconda possibilità, di potersi riscattare, di andare oltre all’errore commesso, si innesca un meccanismo virtuoso fatto di fiducia reciproca e di volontà di non sprecare una importante opportunità per ripartire.

Laura Ferrari, consulente del lavoroChi è Laura Ferrari

Dopo la laurea in economia all’Università Cattolica di Milano, Laura Ferrari si iscrive all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo nel 2010. La passione per il diritto del lavoro l’ha portata a dedicarsi anche alla divulgazione, prima in una radio locale, successivamente ideando e conducendo la rubrica della web Tv dei Consulenti del Lavoro “Donne e Lavoro”. Nel novembre 2021 inizia una collaborazione con Rai 3, partecipando in veste di esperta della materia al programma di approfondimento “Il Posto Giusto”. Ai media affianca anche l’attività di convegnistica e di scrittura, collaborando con alcune riviste di settore.

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