Mance in busta paga: nuove regole fiscali dal 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 si amplia il regime agevolato per le mance nel settore turistico e della ristorazione: limite di reddito innalzato a 75.000 euro, tassazione ridotta al 5% su una quota maggiorata fino al 30%, nuovi obblighi per i datori di lavoro e maggiore trasparenza nella CU per garantire equità e controllo fiscale

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si amplia il regime agevolato per la tassazione delle mance nel settore turistico e della ristorazione

di Mario Cassaro |

Nel panorama della ristorazione e dell’ospitalità italiana, le mance rappresentano un elemento caratteristico del rapporto tra clientela e personale di servizio.

Un gesto generalmente spontaneo con cui si riconosce la qualità del servizio ricevuto, ma soggetto a specifiche regole fiscali. Dal punto di vista tributario, la questione della tassazione delle mance si inquadra nell’ambito più ampio della definizione di reddito da lavoro dipendente. L’articolo 51, primo comma, del Tuir, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

L’orientamento amministrativo e giurisprudenziale

L’orientamento amministrativo e giurisprudenziale si è cristallizzato nel tempo attraverso importanti interventi interpretativi. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha chiarito definitivamente la natura fiscale delle mance. Stabilendo che esse, in quanto collegate al rapporto di lavoro, devono essere assoggettate integralmente a tassazione. Tale principio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26512 del 30 settembre 2021, ha ribadito che “le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del Dpr n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”. Il ragionamento giuridico sottostante è chiaro. L’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto necessario e sufficiente per includere nel reddito imponibile tutti gli introiti percepiti dal lavoratore. Compresi quelli provenienti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, purché collegati all’attività lavorativa svolta.

La legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto una tassazione delle mance agevolata, che opera attraverso una modalità sostitutiva del regime di tassazione ordinario per le mance percepite dai lavoratori dipendenti. In sintesi, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5% (salvo rinuncia da parte del lavoratore). Tale regime agevolato era applicabile entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, con reddito massimo di 50.000 euro per l’accesso al beneficio.

Il vecchio e il nuovo regime relativo agli obblighi dichiarativi per la tassazione delle mance

Tassazione delle mance: regime fiscale agevolato

La Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto significative modifiche al regime fiscale agevolato applicato alle mance, ampliando notevolmente la platea dei beneficiari e migliorando le condizioni di accesso alla tassazione sostitutiva. La prima importante novità riguarda l’innalzamento del limite reddituale per accedere a tale regime. A partire dal 1° gennaio 2025, possono beneficiare della tassazione delle mance sostitutiva al 5% tutti i lavoratori dipendenti operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione che percepiscono un reddito annuo non superiore a 75.000 euro. Rispetto ai precedenti 50.000 euro.

La modifica determina un ampliamento significativo della platea dei beneficiari, considerando che la maggior parte dei lavoratori del settore si colloca in fasce reddituali intermedie. L’innalzamento del limite consente di includere anche figure professionali più qualificate e con maggiore esperienza. Quali responsabili di sala, sommelier e personale di supervisione.

Al riguardo si osserva che secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del limite reddituale, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore. Compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella del settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il superamento del limite di 75.000 euro costituisce una causa ostativa all’applicazione del regime agevolato per l’anno successivo.

La seconda innovazione riguarda l’aumento della quota assoggettabile alla tassazione delle mance agevolata. Da quest’anno, infatti, il limite percentuale passa dal 25% al 30% del reddito percepito dal lavoratore nell’anno di riferimento. L’incremento del 5% si traduce in un vantaggio fiscale concreto, particolarmente significativo per i lavoratori che ricevono mance consistenti. Con un risparmio fiscale immediato, considerando la differenza tra l’aliquota agevolata del 5% e le aliquote Irpef ordinarie.

Implicazioni operative per i datori di lavoro

Le modifiche introdotte comportano nuovi obblighi e responsabilità per i datori di lavoro del settore. Innanzitutto, sarà necessario aggiornare i sistemi di calcolo e monitoraggio per verificare il rispetto della nuova soglia reddituale di 75.000 euro, che determina l’accesso al regime agevolato. I datori di lavoro mantengono l’obbligo di effettuare la ritenuta dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai dipendenti che rientrano nei parametri stabiliti. E del conseguente versamento all’Agenzia delle Entrate secondo le consuete modalità e tempistiche previste per le ritenute fiscali.

Particolare attenzione deve essere prestata alla corretta applicazione del limite del 30% considerato una franchigia. Quando le mance percepite da un lavoratore eccedono tale soglia, la parte eccedente deve essere riportata nel regime ordinario di tassazione e concorre al calcolo dei contributi previdenziali.

Obblighi dichiarativi e certificativi

Un aspetto operativo di rilievo riguarda gli obblighi dichiarativi. Nella Certificazione Unica dovranno essere distintamente evidenziate le mance assoggettate a imposta sostitutiva e quelle tassate secondo il regime ordinario. La distinzione è fondamentale per consentire ai lavoratori di verificare la correttezza del trattamento fiscale applicato. E per fornire all’Amministrazione finanziaria gli elementi necessari per i controlli.

La separata indicazione nella Certificazione Unica assume particolare importanza anche per la determinazione del reddito complessivo ai fini dell’accesso ad altre agevolazioni fiscali e per il calcolo di eventuali detrazioni o deduzioni spettanti al lavoratore.

Mario Cassaro, consulente del lavoroChi è Mario Cassaro

Mario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro.

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