Con l’articolo 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, il Governo ha dato attuazione alla delega fiscale prevista dalla legge n. 111 del 2023, riformando in profondità il sistema di imposizione sui redditi di lavoro autonomo.
L’obiettivo è chiaro: offrire ai professionisti un quadro normativo più semplice, coerente e certo. Come evidenziato nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “Il reddito di lavoro autonomo”, il nuovo assetto normativo mira a rendere più analitica e completa la disciplina, introducendo principi già applicati ai redditi di lavoro dipendente o d’impresa.
Il principio di onnicomprensività, alla base dell’articolo 54 del TUIR, stabilisce che il reddito professionale è dato dalla differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Si conferma il principio di cassa per l’imputazione temporale, con un’importante eccezione. I compensi soggetti a ritenuta si imputano all’anno in cui il committente effettua la trattenuta, anche se percepiti successivamente.
Il decreto interviene anche su plusvalenze, ammortamenti, deducibilità di specifici costi e sull’uso obbligatorio di strumenti tracciabili per rimborsi e riaddebiti. Su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, si introduce anche un regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie tra studi professionali, per favorirne la crescita strutturale in un mercato sempre più competitivo. Tuttavia, l’assenza di un coordinamento sistematico con le norme preesistenti e i successivi interventi della legge di Bilancio 2025 e del D.L. 84/2025 hanno generato incertezza interpretativa.
L’ultimo decreto ha inoltre attenuato il principio di onnicomprensività, ricollocando alcune voci tra i redditi di capitale o diversi e introducendo l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta sostenute in Italia. Nel documento presenti anche alcune tavole sinottiche per riepilogare i principali profili della disciplina del reddito di lavoro autonomo.













