di Cesare Damiano |
Il 26 maggio la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge 15 maggio 2025, n. 76.
Settantotto anni dopo l’approvazione della Costituzione, questa legge traduce, nella legislazione italiana, per lo meno in parte e vedremo come, quanto stabilito dall’articolo 46 della Carta. La legge, come spiega il suo titolo, introduce “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”. L’iter era iniziato il primo giugno del 2023 quando la Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) lanciò la raccolta di firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare per disciplinare in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese.
La proposta aveva l’obiettivo di dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione repubblicana. Partiamo perciò dal dettato di quell’articolo della Costituzione. Che stabilisce: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
L’attenzione alla partecipazione dei lavoratori
Si deve intanto rilevare che, nell’arco dei decenni, l’attenzione nei confronti del tema della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle imprese ha attraversato fasi alterne. Sia da parte delle parti sociali sia da parte del legislatore. In proposito vogliamo citare quanto scritto dalla professoressa Donata Gottardi in un articolo intitolato “La partecipazione difficile”, pubblicato nel 2016 da Lavoro&Welfare.
“A così lunga distanza temporale dall’emanazione della Carta Costituzionale cresce l’interesse a collocarsi nella prospettiva di attuare la parte dedicata ai principi collettivi del lavoro tuttora rimasti allo stadio programmatico. Da decenni si segnalano le difficoltà di lasciare le relazioni sindacali prive di regole eteronome. Con le uniche due eccezioni della promozione del Sindacato con lo Statuto dei diritti dei lavoratori del 1970 e della regolamentazione dello sciopero nei pubblici servizi essenziali nel 1990, in riferimento agli altri due articoli della Costituzione in materia di relazioni sindacali (art. 39 e 40). Questo non significa che siamo all’anno zero. Con atti dell’autonomia collettiva è almeno dagli anni 70 che disponiamo di interventi ed esperienze di vario livello e incisività. A partire da quei diritti all’informazione e consultazione sindacale che avevano fatto considerare il nostro Paese il ‘laboratorio d’Europa’, con l’invenzione di quella che è stata definita ‘partecipazione conflittuale’, cioè partecipazione mediante la contrattazione collettiva”.
Il coinvolgimento sindacale e la contrattazione collettiva
In questo senso è da citare anche il coinvolgimento sindacale nella gestione dei licenziamenti collettivi, delle crisi aziendali e delle trasformazioni produttive. E va anche ricordato che, già nel 2003, la riforma societaria (Decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6) ha parzialmente introdotto nel nostro ordinamento il sistema duale. Che rappresenta il modello su cui in altri Paesi, a partire dalla “Mitbestimmung” tedesca, si fonda la partecipazione alla gestione delle imprese.
In lingua tedesca, Mitbestimmung è un termine traducibile con vocaboli come coinvolgimento, partecipazione o codeterminazione. L’idea alla base della Mitbestimmung origina già nella Costituzione della Repubblica di Weimar. Nel 1976 la Repubblica Federale di Germania ha inserito nel proprio ordinamento una forma quasi paritaria di cogestione nelle grandi imprese. La quale dà la facoltà a rappresentanti dei lavoratori di avere voce e voto nelle scelte strategiche e gestionali delle imprese. Creando così un modello teso a supportare equità, stabilità e collaborazione nelle imprese.
La proposta di legge della Cisl non ambiva a tanto. Se la finalità era quella di disciplinare, come recitava il testo, “la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende”, rafforzando “la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori” e i “processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese”, il metodo si differenziava da quello tedesco per restare coerente con il modello di relazioni industriali del nostro Paese.
In questo senso, la proposta di legge era indirizzata a disciplinare varie forme di partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese accomunate da un solo principio. Un principio base che peraltro la Cisl sostiene da sempre. Si doveva, cioè, trattare di forme di partecipazione non obbligatorie. Ma attivate dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello.
Un netto cambio di prospettiva
Qui si deve mettere in evidenza come il passaggio parlamentare abbia nettamente modificato l’impostazione immaginata dal Sindacato di via Po. Infatti, dopo l’esame in sede referente, l’impianto della proposta è stato pesantemente rimodulato, sia nell’estensione del testo sia nel merito. Il testo risulta radicalmente cambiato. L’impianto e le modifiche apportate trasferiscono la titolarità della previsione e della disciplina delle diverse forme di partecipazione dalla contrattazione collettiva alla decisione unilaterale delle imprese.
La scelta di includere o meno nei propri statuti la presenza negli organismi aziendali di rappresentanti dei lavoratori non è, quindi, demandata alla contrattazione collettiva, come nella proposta della Cisl, bensì a una decisione aziendale. Viene dunque ridimensionata con forza l’idea stessa introdotta dalla Costituzione. Secondo la quale la partecipazione doveva essere un diritto dei lavoratori.
Con l’intervento del Parlamento è divenuta una facoltà dell’impresa. Lo “spirito” della Costituzione era ben lontano da quanto fatto con gli interventi precedenti, citati sopra. E l’intento del legislatore e del Governo si è mantenuto lontano dal pensiero dei costituenti. Dunque, da una pura scelta d’impresa dipende la partecipazione dei lavoratori al Consiglio di Sorveglianza, previsto all’articolo 3. E la partecipazione al consiglio di Amministrazione, contemplata nell’articolo 4.
Lo stesso vale per i piani di partecipazione finanziaria, normati dall’articolo 6. E per i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro contemplati dall’articolo 7. Altrettanto ridimensionata la consultazione preventiva, anch’essa facoltativa, e della quale l’oggetto rimane indeterminato. Al contrario di questo prevedeva la proposta di legge di iniziativa popolare.
Senza scendere in ulteriori dettagli, si può dire che il Parlamento ha perso l’occasione di attuare una saggia previsione della Costituzione. Previsione che la Cisl aveva correttamente tradotto in una proposta di legge che aveva ottenuto il sostegno di centinaia di migliaia di lavoratori e cittadini. Si può, comunque, considerare in modo positivo l’apertura di una nuova strada a un rapporto consapevole e fattivo tra impresa e lavoro. Peccato sia mancata la fiducia del Governo in quel sistema di relazioni industriali che tanto bene ha fatto al Paese in tutta la storia repubblicana.
|



Chi è Cesare Damiano












