Il nuovo vento della partecipazione

Via libera alla legge ispirata all’articolo 46 della Costituzione: la partecipazione dei lavoratori è finalmente entrata nell’agenda politica. Tra consensi, critiche e prospettive, si apre una nuova stagione per le relazioni industriali

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Via libera alla Camera per la legge ispirata all’articolo 46 della Costituzione: la partecipazione dei lavoratori entra nell’agenda politica

di Giuseppe Mosa | Dopo oltre settant’anni di silenzio, l’articolo 46 della Costituzione italiana, quello che riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle imprese, trova voce in una legge che potrebbe cambiare il volto delle relazioni industriali con la partecipazione dei lavoratori nelle aziende.

Approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2025, il testo ha ottenuto il via libera definitivo in Senato il 14 maggio. La legge, frutto di un’iniziativa popolare promossa dalla Cisl con oltre 400mila firme raccolte in pochi mesi, porta un titolo ambizioso: “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

Ma più ancora del nome, è il contenuto a segnare una svolta storica. Era il 1948 quando i Padri costituenti inserirono il principio di partecipazione dei lavoratori nel cuore della Carta. Da allora, il dettato dell’art. 46 è rimasto lettera morta. Fino a oggi. La proposta Cisl, rilanciata insieme a Ugl, è riuscita a fare breccia, anche grazie al sostegno di Forza Italia, del Governo Meloni e di parte del centrodestra. “È un bene per le imprese”, ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, sottolineando la natura volontaria del provvedimento. Sulla stessa linea, la leader Cisl Daniela Fumarola ha parlato di “un passo fondamentale verso un traguardo storico”.

Sindacati divisi, partiti spaccati

Non tutti applaudono. Cgil e Uil hanno espresso forti perplessità. Per Maurizio Landini, il testo “mortifica i lavoratori” e rischia di tradursi in un diritto puramente formale, se lasciato alla sola volontà delle aziende. Sul fronte politico, il Movimento 5 Stelle e le forze di sinistra hanno votato contro, mentre il Partito Democratico si è astenuto, pur condividendo l’obiettivo di fondo.

Nemmeno Confindustria ha nascosto le sue preoccupazioni. Il vicepresidente Maurizio Marchesini ha parlato di “una delle leggi più malviste dagli industriali”, paventando effetti negativi sulla libertà d’impresa e sugli investimenti esteri. Tuttavia, la Cisl ha ribadito: “La legge non impone nulla, valorizza solo pratiche già esistenti”.

Le quattro forme della partecipazione dei lavoratori

Il testo si sviluppa su 15 articoli e individua quattro modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella vita aziendale.

Partecipazione gestionale

Consiste nell’ingresso di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione o sorveglianza dell’azienda, contribuendo alle scelte strategiche. In concreto, per le imprese che adottano il sistema dualistico di governance, si prevede la possibilità di riservare seggi ai rappresentanti dei dipendenti negli organi di sorveglianza, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dallo statuto societario. Nulla di tutto ciò è obbligatorio: l’ingresso dei lavoratori nei board aziendali è solo “possibile” e subordinato ad accordi volontari.

Per le società con modello tradizionale, l’art.4 apre comunque alla partecipazione nei CdA alle condizioni previste dai contratti collettivi. In ogni caso, l’eventuale presenza di consiglieri espressione dei lavoratori non altera i normali poteri di gestione. Configurandosi piuttosto come una forma di codeterminazione sul modello di esperienze tedesche o nordeuropee, adattata al contesto italiano.

Partecipazione economico-finanziaria

Riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nei risultati economici e nella proprietà dell’impresa. Qui rientrano strumenti come la distribuzione degli utili ai dipendenti e i piani di azionariato diffuso riservati ai lavoratori. L’art. 5 disciplina la possibilità per le aziende di erogare ai lavoratori una quota degli utili d’esercizio, con un forte incentivo fiscale. Su tali somme si applicherà un’imposta sostitutiva agevolata del 10%, entro il tetto di 5.000 euro lordi annui per dipendente. Questo tetto punta a rendere più conveniente per aziende e lavoratori condividere gli utili aziendali.

L’art. 6 introduce invece i piani di azionariato dei dipendenti: su base volontaria, le imprese potranno assegnare ai lavoratori proprie azioni, beneficiando di vantaggi fiscali sia per l’azienda sia per il dipendente. In sintesi, la legge favorisce sia il “profit sharing” sia l’“employee share ownership”, con l’idea di avvicinare i lavoratori alla proprietà dell’impresa e ai frutti dell’attività economica.

Partecipazione organizzativa

Attiene al coinvolgimento dei lavoratori nei processi organizzativi e produttivi e nel miglioramento continuo in azienda. L’art. 7 prevede la possibilità di istituire commissioni paritetiche incaricate di elaborare proposte su come innovare l’organizzazione del lavoro, i processi produttivi, i prodotti o servizi dell’impresa. Si tratta di organismi bilaterali interni all’azienda, con funzione consultiva e propulsiva su temi organizzativi. Inoltre, l’art. 8 consente di inserire nell’organigramma nuove figure di “referenti” tra i dipendenti, dedicate a specifiche aree. Ad esempio il referente per la formazione del personale, quello per i piani di welfare, per le politiche retributive, per la qualità dei luoghi di lavoro o la conciliazione vita-lavoro.

Con un emendamento in aula, si è esplicitamente aggiunta la possibilità di prevedere anche il responsabile per la genitorialità e il responsabile per diversità e inclusione. Queste figure contribuiranno a monitorare e migliorare aspetti importanti del clima e del benessere organizzativo. In caso di consultazioni relative a materie tipicamente oggetto di contrattazione, le commissioni paritetiche potranno inoltre fornire dati ed elementi utili al tavolo negoziale, creando un ponte tra partecipazione e contrattazione.

Partecipazione consultiva

Si tratta di un rafforzamento dei diritti di informazione e consultazione preventiva già previsti dall’ordinamento. Estesi però a tutte le imprese e a una più ampia gamma di materie. Gli articoli 9, 10 e 11 definiscono una procedura di consultazione strutturata tra azienda e rappresentanti dei lavoratori. Da attivare sulle scelte aziendali più rilevanti per il futuro dell’impresa.

In sostanza, la legge mira a potenziare il dialogo su base consultiva prima che l’azienda assuma decisioni strategiche di grande impatto, dando voce ai lavoratori attraverso le loro rappresentanze. Ciò non toglie i poteri decisionali finali all’impresa, ma istituzionalizza un confronto preventivo più incisivo e generalizzato, nella convinzione che questo possa migliorare la qualità delle decisioni e ridurre i conflitti.

Le modifiche della Camera: più incentivi, meno obblighi

Nel passaggio alla Camera, il testo è stato limato. Via l’obbligo di rappresentanza nelle società pubbliche. Sì a un tetto fiscale più alto per la partecipazione agli utili. E stop al passaggio diretto da rappresentante dei lavoratori a dirigente aziendale (per evitare conflitti d’interesse). Tra le novità, anche la creazione di una Commissione nazionale presso il Cnel per monitorare l’attuazione della legge e l’esplicito riconoscimento del ruolo delle figure per la diversità e la genitorialità all’interno delle aziende.

A rafforzare il progetto, il sostegno finanziario della Legge di Bilancio 2025, che ha istituito un Fondo per la partecipazione da 72 milioni di euro in tre anni. Le risorse serviranno a coprire la formazione, a compensare le minori entrate fiscali e a sostenere soprattutto le piccole e medie imprese che vorranno adottare modelli partecipativi.

Verso una nuova cultura d’impresa

Al di là delle tecnicalità legislative, la posta in gioco è alta: si tratta di avviare una nuova stagione di relazioni industriali in Italia. Non più solo contrapposizione tra capitale e lavoro, ma corresponsabilità e dialogo, come già avviene in diversi Paesi europei. I promotori parlano di una rivoluzione culturale: “Il lavoratore” ha dichiarato il segretario Cisl Luigi Sbarra, “non è solo homo faber, ma parte viva dell’impresa, con diritto di parola nelle scelte e nella distribuzione della ricchezza”.

Resta il nodo dell’attuazione. La legge sulla partecipazione dei lavoratori è una legge di principio, che non impone obblighi ma apre possibilità. Starà alle imprese e ai sindacati coglierle. Gli ottimisti confidano in un effetto emulativo: se le prime esperienze funzioneranno, altre seguiranno. Gli scettici temono invece che, senza spinte forti, tutto resti sulla carta. Ma il segnale, giuridico e culturale, è stato lanciato. Dopo decenni, il lavoro torna al centro. E la partecipazione, da aspirazione, diventa finalmente possibilità concreta.

QUALI NOVITÀ CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI

Nel passaggio parlamentare sono stati approvati vari emendamenti che hanno modificato in parte il testo originario. Di seguito le principali modifiche.

  • Volontarietà rafforzata: eliminato l’obbligo di inserire rappresentanti dei lavoratori nelle società a partecipazione pubblica, rendendo anche in tali aziende la partecipazione una scelta contrattuale facoltativa.
  • Clausole di salvaguardia manageriale: nell’ambito della partecipazione dei lavoratori di tipo gestionale, divieto per gli amministratori rappresentanti dei lavoratori nei CdA o Consigli di Sorveglianza di assumere incarichi dirigenziali nell’azienda nei tre anni successivi al termine del loro mandato. La norma serve a evitare conflitti d’interesse e promiscuità di ruoli.
  • Incentivi fiscali ampliati: per stimolare la partecipazione economica, potenziata la detassazione degli utili condivisi con i dipendenti. In caso di accordi collettivi che destinino ai lavoratori almeno il 10% degli utili d’impresa, l’importo soggetto all’aliquota agevolata del 10% è stato innalzato da 3.000 a 5.000 euro annui. Estese inoltre le esenzioni fiscali sui piani azionari. Taluni contributi e valori di azioni assegnate ai dipendenti non concorreranno a formare il reddito di lavoro e saranno esclusi dall’imposta sostitutiva Irpef del 10%.
  • Nuove figure per inclusione e genitorialità: a riprova dell’attenzione agli aspetti sociali, un emendamento ha aggiunto tra le figure organizzative previste quelle del referente per la genitorialità e del responsabile per la diversità e l’inclusione.
  • Commissione Cnel a costo zero: i membri della Commissione nazionale presso il Cnel non riceveranno alcun compenso né rimborso spese. Il funzionamento della Commissione avverrà con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Nel complesso, queste modifiche hanno voluto garantire da un lato la piena facoltatività delle misure e dall’altro rafforzare gli incentivi e alcune cautele operative. Così da rendere la riforma sostenibile e appetibile per tutte le parti in causa. Pur tra le critiche incrociate, il testo approvato mantiene l’ossatura originale: centralità della contrattazione, quattro pilastri partecipativi, formazione dedicata e un sostegno pubblico all’iniziativa.

avvocato Giuseppe Mosa* Avvocato del libero foro e libero docente, Giuseppe Mosa presta la sua alta consulenza giuridica a Confederazione Ugl e Fondolavoro, distinguendosi nel contenzioso civile e del lavoro. Ha assistito oltre cento processi e rappresenta stabilmente alcune delle principali imprese italiane nei settori della Gdo, dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni e dello spettacolo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università Lumsa di Roma, è autore di più di cento saggi giuridici, apprezzati per l’originalità dell’approccio e il rigore metodologico. Ha diretto o partecipato a decine di convegni sul rapporto tra diritto e scienze dure, campo in cui è riconosciuto come studioso innovativo e appassionato.

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