Formazione sulla sicurezza: cosa dice l’Accordo Stato-Regioni

Tra i temi strategici di Ambiente Lavoro 2025, a Bologna dal 10 al 12 giugno, anche l’Accordo Stato-Regioni che regola la formazione sulla sicurezza sul lavoro

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il nuovo Accordo Stato-Regioni circa la formazione sulla sicurezza

Dopo diversi anni di attesa, il nuovo Accordo Stato-Regioni circa la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è finalmente entrato in vigore.

Dal 24 maggio, in accordo al decreto legislativo n. 81 del 2008, il nuovo Testo Unico che accorpa i precedenti accordi introduce aggiornamenti normativi importanti sul tema della formazione. I quali riguardano le principali figure coinvolte, dai datori di lavoro ai preposti, dai lavoratori ai dirigenti.

Formazione sulla sicurezza: cosa cambia?

Risponde, in occasione della fiera Ambiente Lavoro 2025, Rocco Vitale, presidente Aifos (Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro) e già professore di Sociologia del lavoro all’Università degli Studi di Brescia. “La principale novità riguarda la normalizzazione dei 5 Accordi precedenti, che dicevano la stessa cosa ma con definizioni diverse, generando confusione e dando adito a libere interpretazioni”, afferma.

“Ora i criteri di base vengono uniformati e questo rappresenta un grande passo avanti. Molti temi però restano fuori dall’accordo e dunque privi di regole, come per esempio nel caso dei corsi sui ponteggi, quelli sul pronto soccorso, l’antincendio, le lavorazioni stradali. Tutte attività che prevedono formazione sulla sicurezza obbligatoria ma che restano fuori dagli accordi. Di conseguenza, pur essendoci le leggi, ognuno le interpreta a modo proprio. Tuttavia, questo Accordo è un passo avanti perché c’è da sperare che, avendo stabilito regole chiare e uniformi, l’interpretazione individuale si conformi a queste regole, che facciano da linee guida”.

Un’altra novità consiste nell’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza per i datori di lavoro. “Emerge una preoccupazione: 16 ore in e-learning le farà il datore di lavoro o delegherà qualcuno al suo posto? Forse sarebbe stata preferibile qualche ora in meno e qualche controllo in più. È comunque meglio di niente, sono anni che si parla della formazione del datore di lavoro e almeno un accordo è stato raggiunto. Un’altra piccola modifica sul tema è la somma, in sequenza, dei corsi di formazione. Il datore di lavoro che vuole fare l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), prima deve fare il corso per conoscere le proprie responsabilità. Solo successivamente si aggiunge un modulo per diventare RSPP. Uno “step by step” finalmente normato con chiarezza”.

Sempre sulla formazione dei datori di lavoro, Vitale sottolinea un’ulteriore novità: “Chi lavora nelle imprese edili, oltre al corso di 16 ore, deve fare altre 6 ore specifiche sulla sicurezza nei cantieri. Da oggi, questo varrà anche per datori di lavoro che hanno aziende in altri settori (es. elettricista, idraulico, manutenzione del verde), ma che operano in cantiere. Affinché sappiano comprendere i pericoli specifici in questo contesto. Una novità da evidenziare perché molti infortuni avvengono proprio a operai non abituati a lavorare in cantiere”, spiega Vitale.

La questione dei controlli

Ma chi controlla? “Alla fine di ogni corso è obbligatoria una verifica. Il docente può decidere se fare i test in presenza tramite colloqui. Chiaramente la verifica reale è solo quella in presenza, però è sempre un passo avanti”, continua Vitale. Sempre a proposito di controlli, vige ora l’obbligo di conservare per 10 anni la documentazione.

“Tutto il complesso della formazione sulla sicurezza deve svolgersi con procedure chiare. Dal registro degli iscritti, la firma del docente, la firma degli allievi, il modellino del test, il modello di ammissione, il progetto del corso, il programma e molte altro. Questo deve essere documentato e conservato per 10 anni. La critica è che si è burocratizzato il sistema, ma il punto è che le aziende serie già fanno tutto questo. Per chi improvvisa invece, è un notevole cambiamento. L’iter formativo deve oggi essere documentato: se accade un infortunio si può andare a controllare. C’è una storia scritta che ricostruisce gli eventi e le responsabilità di cui la magistratura può disporre. Cambia tutto”.

Novità per docenti e preposti

Per i docenti, ci sarà l’obbligatorietà di seguire un corso di formazione di 24 ore sulla comunicazione. Per insegnare, al di là dei criteri fissati per legge (molti dei quali basati sull’autocertificazione), il docente deve aver conseguito una laurea in una serie di materie molto ampia. Dovrà dunque frequentare un corso specifico proprio per imparare a spiegare la sicurezza.

Quanto ai preposti, la loro formazione sulla sicurezza sarà esclusivamente in presenza. “La ratio” spiega il professore, “è che la figura essenziale per la sicurezza sia il capo officina, capo reparto, il capo ufficio. Da lui che partono le prime azioni di controllo. Non solo: per queste figure l’aggiornamento sarà obbligatoriamente di 6 ore ogni due anni. Cose mai previste prima: tutti gli altri corsi prevedono un aggiornamento ogni cinque anni, 6 ore in eLearning, incluso il datore di lavoro”.

Formazione sulla sicurezza e lavoratori

Per quanto riguarda i lavoratori invece, un cambiamento notevole è dato dall’applicazione di una norma già esistente ma non applicata. “Si tratta dei lavoratori negli spazi confinati (come cisterne, silos o tombini, cioè luoghi inquinati, con rischio di fughe di gas, o a rischio esplosione)”, precisa Vitale. “L’Accordo Stato-Regioni prevede l’obbligo di una formazione pratica, oltre che teorica, che spieghi concretamente come mettersi in sicurezza, con quali passaggi. A conoscere le attrezzature, i dispositivi da indossare, i gas. Insomma, imparando sul campo cosa fare. E questo non si può fare con le slide”.

Purtroppo, infine, resta un fatto: “Se non hai un buon lavoro, con un buon contratto, che sicurezza hai?”. Dall’Accordo Stato-Regioni resta fuori ancora una volta il mondo dei contratti atipici e precari. La formazione sulla sicurezza, per questo tipo di contratti, è spesso insufficiente. “Pensiamo per esempio a chi viene assunto dalle agenzie interinali, la formazione è generica e vale per qualsiasi settore. Basti pensare al problema della lingua italiana per i lavoratori stranieri. La legge c’è, ma l’evasione alla formazione è enorme. Il tema del controllo e della regolarità esula dall’Accordo Stato-Regioni, ma se non si controlla la sicurezza resta un pezzo di carta”, conclude.

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