Tutele rafforzate per i lavoratori in somministrazione

Le principali novità per i lavoratori e le lavoratrici in somministrazione provengono dal Collegato Lavoro e dall'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl di settore

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Le principali nuove tutele per i lavoratori in somministrazione

Le ApL affiliate ad Assolavoro hanno espresso soddisfazione per l’ipotesi di rinnovo del CCnl.

Tra queste c’è Randstad Italia, che per voce della sua Public Affairs Director Rossella Fasola ha fatto sapere come l’intesa rappresenti “un importante passo avanti per la tutela dei lavoratori somministrati, con un’attenzione particolare per le categorie considerate ‘fragili’ del mercato del lavoro”. Fasola ha sottolineato come sia stata rafforzata la tutela della maternità e della donna in gravidanza, “offrendo alle donne strumenti per trovare o mantenere un’occupazione e un supporto concreto nella conciliazione tra lavoro e famiglia”.

Impiego tutelato e paritario

Rossella Fasola, Public Affairs Director di Randstad Italia
Rossella Fasola, Public Affairs Director di Randstad Italia

La manager sottolinea che la somministrazione si toglie definitivamente di dosso l’ombra del lavoro sotto tutelato. Uno stigma senza fondamento giuridico, perché fin dalla sua nascita questa tipologia di contratto applica il principio di parità di trattamento complessivamente riconosciuto al lavoratore”.

Ancora, sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza, Fasola precisa che “in caso di maternità e gravidanza viene rafforzato il diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte”. Durante il periodo di astensione, la lavoratrice deve essere rioccupata dall’Agenzia per il Lavoro non oltre 60 giorni dalla cessazione. Al termine del periodo di precedenza, l’azienda deve assegnare alla lavoratrice le mansioni precedentemente svolte. Sono inoltre garantite un’indennità di sostegno in caso di maternità e gravidanza e ulteriori misure. Quali servizi di baby-sitter e asili nido definiti dalla Commissione Prestazioni di Ebitemp.

Tra le altre misure, la nuova norma che prevede una sanzione economica, a favore dei lavoratori in somministrazione, se l’azienda non rispetta il preavviso previsto per la proroga quando il contratto supera i sei mesi. Nonché l’introduzione della formazione strutturale anche per l’assunzione cross-boarding, per consentire alle agenzie di far fronte alla carenza di profili specializzati anche ricorrendo a una immigrazione regolare e organizzata.

Altre misure per i lavoratori in somministrazione

Dal canto loro, i sindacati hanno evidenziato come l’intesa abbia risposto a tutte le rivendicazioni poste dai rappresentanti dei lavoratori, adeguando le norme ai bisogni delle persone. Nella dichiarazione finale di Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UILTemp, si legge: “Il rinnovo del Ccnl Somministrazione lavoro conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore. E il ruolo centrale del sindacato per dare alle lavoratrici e ai lavoratori risposte concrete. Ma anche per affrontare fenomeni più complessi come inflazione, recessione e crisi industriali che hanno pesanti ripercussioni sociali in particolare sui lavoratori più deboli e sul mercato del lavoro”.

Il dialogo tra le parti ha infatti affrontato, in modo efficace, le diverse criticità che interessano il mondo del lavoro attuale. Prima su tutte il bisogno di sostenere una maggiore continuità occupazionale, soprattutto nei settori come l’automotive e la moda che attraversano una fase di contrazione. A tal proposito, va ricordato il Fondo di Solidarietà del settore, che eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori (Sostegno al reddito). L’intesa prevede anche un raddoppio del finanziamento, che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori in somministrazione.

Aumentata, con percentuali superiori al 15%, anche l’Indennità di Disponibilità, sia “ordinaria” sia in caso di Procedura di Ricollocazione. Portandola rispettivamente da 800 euro mensili a 1.000 euro e da 1.000 euro a 1.150 euro. Prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Le prestazioni della bilateralità in essere sono state incrementate del 20% e se ne sono introdotte di nuove, in particolare nell’ambito della tutela sanitaria.

Le novità del Collegato Lavoro

Non è solo il Ccnl a portare novità nel mondo delle ApL. Ci sono anche le disposizioni contenute nella Legge 203 dello scorso dicembre, che rivedono la disciplina della somministrazione del lavoro. Come ha spiegato l’avvocato Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore, le novità principali del cosiddetto Collegato Lavoro riguardano agenzie, soglie previste per il numero dei dipendenti assunti tramite ApL e causali.

Una prima novità importante interessa la cosiddetta stabilizzazione: l’eliminazione della norma che consentiva di somministrare i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle ApL, anche nell’ambito di missioni a tempo determinato, per periodi superiori ai 24 mesi. Questo tipo di contratto rientra ora tra le forme di somministrazione esenti da limiti quantitativi.

La seconda modifica riguarda il superamento della soglia del 30% di lavoratori in somministrazione rispetto al totale dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda. Non rientrano nel computo i rapporti di lavoro stipulati nella fase di avvio di nuove attività, quelli delle start-up innovative, i rapporti stagionali, quelli per specifici spettacoli, i contratti di sostituzione e quelli con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Sulle causali, infine, vige l’obbligo di indicare queste ultime per tutti i rapporti a termine con durata superiore ai 12 mesi. Non serve, tuttavia, la causale nel caso di superamento della soglia quando il contratto è stipulato con disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali da oltre sei mesi, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo le norme comunitarie e nazionali.

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