Nuove misure in materia di vigilanza

Lo scorso ottobre con il Decreto Fiscale 146/2021 nel nostro ordinamento sono state introdotte nuove disposizioni relative agli enti di controllo e verifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro

di Mario Pagano |

Il decreto fiscale DL 146/2021 e le successive integrazioni, operate in sede di conversione con la L. 215/2021, sono interventi rilevanti sul tema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le misure approntate operano sotto più profili. Quello organizzativo, relativo alle risorse umane e alle forze in campo per arginare il fenomeno, quello relativo agli strumenti normativi a disposizione degli enti di controllo e quello inerente alla responsabilità e al potenziamento di alcune figure cardine nella catena ordinamentale della sicurezza sul lavoro.

Vigilanza: chi deve verificare il rispetto delle norme?

Innanzitutto, occorre soffermarsi sull’ampliamento netto e decisivo della platea degli attori principali, interessati nella delicata fase di verifica in materia di tutela della salute e sicurezza. Proprio in ottica di controlli, il decreto fiscale 146/2021 ha modificato l’articolo 13 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (il D.Lgs. n. 81/2008). Stabilendo che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Che, quindi, dopo oltre 40 anni, torna ad avere piena competenza sulla sicurezza in tutti i settori.

Va ricordato, infatti, che, fino al 22 ottobre 2021, all’Ispettorato era riservata, dall’obrogato comma 2 dell’art. 13, unicamente una competenza residuale in tema di sicurezza sul lavoro, oltre che con riferimento ai lavori in ambito di ferrovia dello Stato, delle costruzioni edili o di genio civile e, più in particolare, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi.

Il ruolo dell’Ispettorato

Per dare efficacia e concretezza ulteriore alla misura, il decreto ha previsto nuove assunzioni di personale ispettivo in forza all’Ispettorato del Lavoro, dedicato esclusivamente alla vigilanza in materia di salute e sicurezza. La cabina di regia nella vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro viene quindi potenziata, atteso che ora, nell’ambito delle commissioni regionali di programmazione, previste proprio dall’81/08, intervengono, in fase di coordinamento, tanto l’Ispettorato quanto le aziende sanitarie. La programmazione passa anche attraverso un’accurata selezione degli obiettivi e una mappatura del territorio e dei fenomeni di maggior rilievo.

Da questo punto di vista, va letto positivamente il potenziamento del Sinp, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che sarà alimentato anche dalle informazioni provenienti dall’Ispettorato e dall’Inps. Nonché da un’apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La gestione tecnica e informatica resta in capo all’Inail che, tuttavia, rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

Il provvedimento di sospensione dell’attività

L’altra grande operazione di riforma riguarda il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disciplinato dall’art. 14 del DLgs 81/2008, che è stato interamente riscritto dal DL 146/2021, nella chiara intenzione di potenziarne il campo di applicazione, inasprendo allo stesso tempo l’apparato sanzionatorio. Come noto, lo strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale è sempre stato legato, fin dalla sua introduzione, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non a caso la sua prima versione, prevista dall’art. 36- bis comma 1 del DL 223/2006, era riservata proprio ai cantieri edili, uno degli ambiti a maggior rischio di infortuni sul lavoro.

Il provvedimento è stato nel tempo confermato ed esteso in tutti i settori, mantenendo la sua natura cautelare, fino a trovare, in tal senso, la sua più naturale e logica collocazione all’interno del DLgs. 81/2008 all’articolo 14. Il suo potenziamento passa, innanzitutto, dal venir meno della sua natura discrezionale a favore di un sistema di automatismo legato all’accertamento di determinate condizioni di applicazione, anch’esse oggetto di riforma. La prima resta quella legata al lavoro sommerso, sinonimo sempre più spesso di lavoro insicuro. Il legislatore ha abbassato dal 20% al 10% la soglia dei lavoratori irregolari, presenti sul luogo di lavoro all’atto del controllo, sufficienti a far scattare il blocco delle attività. I lavoratori irregolari sono quelli per i quali non è stata effettuata la comunicazione Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro (quindi subordinati o collaboratori coordinati e continuativi) e quelli impiegati nel regime del lavoro autonomo occasionale ma in assenza delle condizioni previste dalla normativa.

Le violazioni che giustificano la sospensione

È però nell’ambito delle violazioni in materia di salute e sicurezza che il decreto fiscale ha approntato le maggiori novità. Per poter adottare il provvedimento di sospensione non è più necessaria la reiterazione delle violazioni, ma è sufficiente il riscontro di anche una soltanto delle 13 ipotesi di violazioni, contemplate nel nuovo Allegato I del TU 81/2008 (tra queste spiccano l’assenza del documento di valutazione dei rischi e l’omissione della formazione, dell’informazione e dell’addestramento dei lavoratori). Il provvedimento potrà operare con effetto immediato ovvero, in caso di lavoro irregolare, dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo. Coinvolgendo la parte dell’attività d’impresa interessata dalle violazioni o anche l’attività dei soli lavoratori, coinvolti nella irregolarità accertate, ma ciò solo nelle ipotesi di violazioni per omessa formazione e addestramento o nel caso di mancata fornitura dei dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto.

Sarà, poi, decisamente più complesso ottenere la revoca del provvedimento, per il sostanzioso inasprimento degli importi delle somme aggiuntive, che condizionano il rilascio della revoca. Non basta, infatti, la regolarizzazione postuma del lavoratore in nero o il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni accertate. Il datore di lavoro dovrà anche pagare una somma ulteriore pari a 2.500 euro, qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari, e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Mentre, nelle ipotesi di cui all’Allegato I, per le sospensioni dovute a violazioni in materia di sicurezza, la somma aggiuntiva varia in ragione della specifica violazione, con importi che oscillano tra 2.500 e 3.000. In ogni caso, per la revoca è richiesto il pagamento di tutti gli importi, connessi alle irregolarità accertate, sommati tra loro, circostanza che, come detto, aggrava l’esposizione economica del datore di lavoro trasgressore, la cui attività risulterà sospesa fino alla revoca.

Peraltro, non va dimenticato che violare l’ordine di sospensione comporta una sanzione di natura penale. Ossia l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e l’arresto da tre a sei mesi, o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Il provvedimento di sospensione può essere impugnato solo per le casistiche del lavoro irregolare entro 30 giorni dalla sua adozione, avanti all’Ispettorato interregionale del lavoro, territorialmente competente. Il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Novità per il preposto e la formazione

Da segnalare è anche la novella, introdotta in fase di conversione, con cui si è cercato di potenziare e responsabilizzare, in ottica di controllo interno, la figura del preposto. Tale soggetto, la cui nomina diviene obbligatoria, avrà il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge. Nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, potrà intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto potrà addirittura interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Infine, vi è una rinnovata attenzione verso i profili formativi e di addestramento. Il datore di lavoro, al pari del dirigente e del preposto, è tenuto alla formazione e all’aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza. L’addestramento dovrà essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, con verifica pratica delle competenze acquisite. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

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