Anpal, i Fondi e la formazione a distanza

Cosa cambia con la Circolare n° 4 di Anpal contenente le Linee Guida in materia di Fad ed E-learning?

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formazione a distanza

di Giovanni Galvan | 

In questi vent’anni i Fondi Interprofessionali sono sempre stati indecisi se promuovere, accettare o meno la formazione a distanza.

In tal senso hanno concorso vari elementi, uno semantico, perché in molti documenti (sia dei Fondi sia del Ministero del Lavoro e delle altre autorità coinvolte) si è sempre fatta una grande confusione tra Fad sincrona, ovvero i webinar, e asincrona cioè l’e-learning. L’emergenza Covid, dapprima con la sospensione delle attività formative previste nel Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e poi con la sospensione di tutte le attività in presenza a seguito del Dpcm del 4 marzo 2020 e delle ulteriori disposizioni, ha comunque generato un boom di ore di Fad, in parte anche incentivata dalla stessa Anpal nei confronti dei Fondi. In particolare nel periodo pandemico è stata applicata la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di Fad/e-learning, che prevedono, tra l’altro, l’eliminazione dei limiti percentuali relativamente alle ore di formazione erogabili in Fad asincrona, con la possibilità di modificare le ore di formazione “in presenza” in ore di formazione “a distanza”. La Fad, però, sostanzialmente è stata considerata valida solo se fatta “in diretta” tramite webinar rivolti a classi virtuali composte di allievi che in sincrono si connettono a una lezione tenuta da un docente. Con la Circolare 4 del 28 dicembre 2020 Orientamenti sulle modalità di controllo della formazione a distanza finanziata dai Fondi interprofessionali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” Anpal ha inteso chiarire ulteriormente la sua posizione in merito, sdoganando soprattutto l’e-learning asincrono e fissando gli elementi minimi circa le modalità di controllo delle attività formative a distanza che i Fondi dovranno tradurre, al più opportuno livello di dettaglio, in specifici regolamenti. Elemento preliminare molto importante è proprio il recepimento da parte di Anpal della distinzione tra Fad sincrona e asincrona, che permette di chiarirne meglio le modalità di controllo che ci si aspetta dai Fondi.

I requisiti per la formazione a distanza

Intanto vengono definiti i requisiti minimi strutturali e tecnologici. Infatti, in caso di utilizzo di Fad/E-learning nelle attività formative finanziate, il Fondo è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti. In particolare, l’attivazione di percorsi in modalità di Fad deve essere autorizzata dal Fondo e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate almeno su: elementi identificativi del progetto formativo; descrizione delle modalità in cui si realizzerà l’interazione a distanza; calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività formativa e presenza di eventuali tutor multimediali; piattaforme telematiche utilizzate e loro validazione da parte del Fondo; modalità di valutazione dell’apprendimento, laddove previste; documentazione delle attività mediante tenuta di registri o report automatici prodotti dai sistemi informativi. Le piattaforme tecnologiche utilizzate per l’erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare inoltre il Gdpr e il Codice Privacy.

La modalità sincrona

In particolare, per i corsi in modalità sincrona il Fondo deve poter accertare che: la piattaforma tecnologica garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; i corsi siano ispezionabili da remoto e venga tenuto il registro delle presenze on-line. Il registro d’aula tradizionale in formato cartaceo resta un adempimento obbligatorio, tuttavia, laddove disponibile, è possibile utilizzare un registro elettronico idoneo a riportare docenti, referenti di piano, partecipanti, titolo del piano formativo e codice identificativo, eventuale titolo del progetto e, per ogni modulo/azione formativa, data e orario di svolgimento.

Il Fondo deve ricevere dal soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività formativa, la comunicazione delle lezioni che si svolgeranno in Fad, cui siano allegati: documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità Fad, specificando i moduli/azioni che realizzano gli obiettivi di apprendimento del piano formativo; descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, laddove previsti; indicazione della piattaforma utilizzata e del web link nonché credenziali per poter accedere da remoto all’aula virtuale da parte del personale addetto alle verifiche; calendario delle lezioni Fad e docenti impegnati. La piattaforma tecnologica individuata deve garantire, oltre all’autenticazione e al tracciamento della presenza di docenti e discenti, anche la conseguente generazione di specifici report esportabili dalle piattaforme contenenti almeno: titolo dell’azione con relativo ID, data e orario della sessione formativa, nome e cognome del docente e di ciascun discente, orario di accesso e uscita dalla connessione alla sessione formativa. I dati contenuti nel report d’aula virtuale devono corrispondere alle informazioni inserite nel registro.

In sede di verifiche in itinere, da effettuarsi di norma a campione, dovranno essere fornite, oltre ai documenti caratteristici della visita ispettiva, almeno le seguenti informazioni: denominazione della piattaforma/sistema di collegamento a distanza; indirizzo web; credenziali di accesso per consentire di verificare la presenza del docente, dell’eventuale tutor e dei discenti; riferimenti dell’assistenza tecnica a cui rivolgersi per la risoluzione di eventuali problematiche di accesso. Il Fondo deve, in ogni caso, adottare procedure che gli consentano di verificare che l’attività formativa dichiarata sia stata effettivamente realizzata.

La modalità asincrona

Per quanto riguarda i corsi di formazione da svolgere in modalità asincrona, il Fondo deve poter avere, da parte del soggetto attuatore, la garanzia del tracciamento dell’erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi. La piattaforma tecnologica deve risultare idonea innanzitutto a identificare in maniera univoca ciascun discente nonché a erogare i corsi e consentire la tracciabilità degli accessi ai moduli/azioni finanziati e al relativo materiale formativo, registrando la data e l’ora di accesso e la permanenza in piattaforma per lo studio del materiale stesso.

Il report generato dalla piattaforma tecnologica è necessario che sia conservato dal soggetto attuatore per essere eventualmente esibito su richiesta del Fondo, anche in fase di rendicontazione del piano formativo. Il Fondo deve, in ogni caso, prevedere specifiche procedure (ad esempio negli Avvisi, nelle Linee Guida o in altra documentazione) nonché individuare tutti gli elementi relativi al piano formativo svolto in modalità a distanza, che consentano un effettivo e corretto controllo sulle piattaforme. Resta quindi da capire come i Fondi recepiranno l’orientamento di Anpal e soprattutto gli adempimenti pratici richiesti agli attuatori, auspicando come sempre che questo non comporti aggravi burocratici, di tempistica e di spesa, che proprio la Fad servirebbe a risolvere, al di là dell’emergenza sanitaria attuale.


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