Ti presento i Voucher

Solo il superamento delle modalità di finanziamento governate dalla normativa sugli Aiuti di Stato, insieme alla conclusione del lavoro sui Profili Professionali a livello nazionale, potranno dare un vero impulso ai Voucher formativi erogati da Fondi e Regioni.

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di Giovanni Galvan | 

Nel mondo della formazione finanziata si sente spesso parlare di Voucher. Proviamo ad approfondire questo strumento, da molti considerato tra quelli più flessibili ed efficaci, specie per i fabbisogni formativi delle Pmi.

Normalmente si intende per Voucher formativo un finanziamento destinato a chi desidera frequentare un master o un corso di formazione. Si tratta di un “buono” che può essere richiesto a un Ente finanziatore (Regioni o Fondi Interprofessionali) una volta individuato il corso di interesse di solito all’interno di Cataloghi offerti da Enti di formazione, Scuole e Università.

Un mondo difficile per i Voucher

Come molti sanno il problema della formazione continua finanziata è quello che i tecnici definiscono l’accessibilità. Molto spesso le aziende e i lavoratori non conoscono affatto gli strumenti a disposizione, mentre i cosiddetti “soggetti di intermediazione” sono spesso in difficoltà nell’informare questi potenziali utenti, nonché nel comprendere e gestire le regole sempre più complicate di questi finanziamenti.

Infatti la sburocratizzazione e la semplificazione da tempo invocate per gli Appalti Pubblici purtroppo non hanno neanche sfiorato questo mondo, anzi, i Fondi Interprofessionali, nati proprio per avvicinare aziende e lavoratori ai contributi per la formazione, sono stati costretti dalla burocrazia ministeriale ad allinearsi pesantemente al Codice degli Appalti Pubblici (documento che molti ritengono incomprensibile e contraddittorio) rendendo appunto sempre meno “accessibile” il contributo, per assurdo, proprio per i piccoli inter- venti di “manutenzione delle competenze” e di riqualificazione personale dei lavoratori.

La necessità di trasformare tutto quanto in “Avviso” (cioè di fatto in gara) secondo regole pesanti, costringe infatti a trasformare in Pia- no o Progetto interventi che ben poco hanno di progettuale, quali sono i corsi dei quali si sa benissimo il perché si debbono fare (fabbisogno oggettivo) e il chi li deve fare (cioè il lavoratore).

Questo riguarda sia la formazione obbligatoria (ad esempio nell’ambito della sicurezza) sia quella di aggiornamento e manutenzione delle competenze (ad esempio su nuovi macchinari, nuove procedure sullo stesso tipo di lavorazione, aggiornamenti normativi ecc.). Spesso, quindi, non si tratta di fabbisogni formativi legati all’innovazione o alla riorganizzazione, ad esempio per l’internazionalizzazione, ma semplici “tagliandi” che alcuni lavoratori devono fare per continuare a fare al meglio il proprio lavoro (formazione al ruolo già svolto).

Nello scenario degli Avvisi, però, questi interventi, che non prevedono progettazione ad hoc, ma un semplice fabbisogno praticamente “oggettivo”, hanno difficoltà a collocarsi perché troppo semplici rispetto alla progettazione richiesta, quindi rischiano di avere una valutazione bassa in sede di graduatoria di un Avviso e numerosi problemi di tipo amministrativo, visto che spesso sono forniti da soggetti “profit” non accreditati.

Inoltre, non in tutti gli Avvisi è consentito all’impresa di rivolgersi direttamente a fornitori terzi per l’acquisto di formazione, specie se questi ultimi non hanno un Accreditamento (Regionale o presso il Fondo) e operano in una modalità del tutto “a mercato”. A titolo di esempio questo problema si riscontra con le scuole private di lingua.

Perché i veri Voucher sono rari

Visto lo scenario, per evitare di penalizzare troppo i piccoli interventi formativi,  molti Fondi e alcune Regioni gestiscono degli Avvisi o Bandi specifici per i Voucher. Qui possiamo riscontrare due tipologie di impostazione: una di tipo conservativo, che sostanzialmente tratta il Voucher come un mini progetto, con tanto di percorso di valutazione e di quantificazione in ore-allievo, ma che spesso prescinde dal richiedere un’attestazione di competenze particolarmente normata; l’altra è quella più aderente al vero spirito del Voucher, ossia quella che punta al risultato ottenuto dall’allievo, ovvero le competenze acquisite, qualsiasi sia stato il percorso didattico e le ore necessarie.

In questo ultimo caso non viene richiesto un mero attestato di presenza, ma un certificato delle competenze acquisite, emesso da un soggetto (anche terzo rispetto al soggetto erogatore del corso) che il Fondo (o la Regione) riconoscano come abilitato a certificare competenze a norma di legge. E qui spesso nasce il problema. Ma prima vediamo perché è così importante questa certificazione rispetto a quella che spesso non è richiesta come obbligatoria (al massimo premiata e incentivata) per i Piani progettati ad hoc per gli Avvisi.

Il mal di pancia da Voucher

Uno dei problemi centrali della formazione finanziata è il controllo da parte dell’Ente finanziatore (Regione o Fondo) sul fatto che la quantità di ore oggetto del contributo siano state fatte. Questo perché dal punto di vista burocratico è obbligatorio (e potremmo dire anche più facile) controllare che il corso si sia tenuto effettivamente, mentre spesso non è richiesto di valutare e testare le competenze effettivamente acquisite dall’allievo, con grande danno anche alle verifiche sull’impatto delle attività formative finanziate.

Tuttavia, esistono già da molto tempo dei soggetti, quali le Scuole Pubbliche e le Università, che emettono attestazioni di competenze riconosciute per Legge che non dipendono, se non in qualche caso in minima parte, dalle presenze dell’allievo, ma dalla verifica di esame.

Quindi esiste un precedente; ma come gestire quelle Attestazioni che vengono rilasciate da altri soggetti, come ad esempio gli Enti di formazione? A questo dovrebbe supplire l’accreditamento di questi Enti alle Regioni, le quali tra le altre cose la riforma del Titolo Quinto della Costituzione ha incaricato della certificazione delle competenze nell’ambito professionale.

Fin qui potrebbe andare, anche se questi titoli sono per ora riconosciuti solamente nell’ambito del territorio della Regione e non lo sono a livello nazionale, anzi esistono ancora Regioni che non hanno i propri profili. Esiste in effetti un “Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni” di natura nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro, dove però i profili sono definiti solo in parte e spesso in maniera generica.

Esistono poi, per fortuna, alcune certificazioni che hanno un loro quadro Nazionale, quali per esempio gli Ecm nel settore della Sanità, le Ecdl per la conoscenza del Pc e i corsi ex Legge 81/2008 sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Per tutto il resto, il tentativo che viene fatto da alcuni Fondi è quello di approvare dei Cataloghi, dove gli Enti in vario modo, anche con la certificazione di alcune Università, inseriscono dei corsi che si concludono con un Attestato di competenze che il Fondo può considerare, al netto dell’incertezza normativa, sufficiente a riconoscere il Voucher.

No Certificazione? No Voucher!

In questo modo il Voucher consente di legare l’erogazione del contributo non più alle ore effettuate ma alle competenze acquisite, perché qualcuno certifica l’avvenuto apprendimento in modalità non contestabile da nessuno.

Per quanto riguarda poi i corsi erogati tramite e-Learning, dove ogni allievo potenzialmente può fruire della formazione in tempi e modalità differenti, tale certificazione delle competenze diventa il sigillo sulla spesa sostenuta a prescindere dal monte ore erogato, sempre molto difficile da comparare tra allievo e allievo, viste le personali differenze di abilità di apprendimento e di interazione con i dispositivi multimediali.

Non tutto è Voucher quel che risplende

Come dicevamo, in molti casi i Fondi di fatto finanziano mini progetti individuali, che rispondono, al di là delle semplificazioni, a una valutazione ancora legata alle ore svolte dall’allievo, oltre che a una certificazione più o meno valida a livello occupazionale. Di fatto, solo il superamento delle modalità di finanziamento governate dalla normativa sugli Aiuti di Stato, assieme alla conclusione del lavoro pluriennale sul Repertorio dei Profili Professionali di livello nazionale, potranno dare un vero impulso ai Voucher formativi che, a nostro parere, potrebbero rappresentare un 80% dei contributi erogati, lasciando il resto a interventi di natura più trasversale o legati a specifici processi di innovazione o di internazionalizzazione.

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