CONSULENTI DEL LAVORO | Coronavirus: indicazioni utili per gestire l’emergenza

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AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO INTERO TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO
Spostamenti lavoratori dipendenti Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia Libero
Spostamento lavoratori autonomi Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia Libero
Spostamento delle merci considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci Libero
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza Possibile in ogni caso Possibile in ogni caso
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
Attività di ristorazione e bar Obbligo orario di apertura dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione Non si riscontrano vincoli orari, ma bisogna far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Attività commerciali Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro Consentite a condizione che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori
Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse Non si riscontrano obblighi di chiusura, salvo possibili interventi regionali
Attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi Sospese Non si riscontrano obblighi di sospensione ma è facoltà delle Regioni prevedere disposizioni differenti. La regione Lazio ha disposto con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere
Congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché attività convegnistica e congressuale Sospesa Sospesa
Attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati Sospese Sospese
Apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura Sospesa Sospesa
Servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università etc. Sono sospesi fino al 3 aprile 2020 Sono sospesi fino al 15 marzo 2020
Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti Consentita Consentita
Impianti comprensori sciistici Chiusi Aperti
Apertura luoghi di culto Condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospensione di cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Come recepito dalla CEI, sono sospese fino al 3 aprile le celebrazioni di messe ed esequie Condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospensione di cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Come recepito dalla CEI, sono sospese fino al 3 aprile le celebrazioni di messe ed esequie
Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari La chiusura non è disposta, ma il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione La chiusura non è disposta, ma il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Periodi di congedo ordinario e di ferie Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) in tema di lavoro agile Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie

 

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