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AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO |
INTERO TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO |
Spostamenti lavoratori dipendenti |
Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia |
Libero |
Spostamento lavoratori autonomi |
Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia |
Libero |
Spostamento delle merci |
considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci |
Libero |
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza |
Possibile in ogni caso |
Possibile in ogni caso |
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus |
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora |
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora |
Attività di ristorazione e bar |
Obbligo orario di apertura dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione |
Non si riscontrano vincoli orari, ma bisogna far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione |
Attività commerciali |
Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro |
Consentite a condizione che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori |
Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati |
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse |
Non si riscontrano obblighi di chiusura, salvo possibili interventi regionali |
Attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi |
Sospese |
Non si riscontrano obblighi di sospensione ma è facoltà delle Regioni prevedere disposizioni differenti. La regione Lazio ha disposto con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere |