La sospensione dell’attività: chiuso per irregolarità

Per contrastare il lavoro irregolare e tutelare la sicurezza dei lavoratori, gli organi di vigilanza preposti possono sospendere l’attività imprenditoriale. Vediamo come, quando e perché.

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sospensione attività

di Mario Pagano* |

Spesso il fenomeno del lavoro nero viene associato a evasione fiscale e contributiva. Tali ultimi aspetti sono indubbiamente collegati a un impiego al di fuori delle regole previste dal nostro ordinamento, tuttavia, vi è anche un altro effetto, riferibile al sommerso, che è quello attinente alla sicurezza dei lavoratori. In altre parole, il lavoro nero è in molti casi lavoro non sicuro.

Lo stretto collegamento emerge in maniera chiara nella ratio che sottende uno dei più delicati provvedimenti che possono essere adottati prevalentemente, ma non solo, dagli ispettori del lavoro, ossia la sospensione dell’attività imprenditoriale.

La sospensione dell’attività dell’impresa

L’istituto è stato introdotto per la prima volta con l’articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n° 248/2006, esclusivamente nell’ambito dei cantieri edili. Al tempo il Ministero del Lavoro, con circolare 29/2006, aveva precisato che alla base del provvedimento vi era una “presunzione” da parte dell’ordinamento circa la situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza del ricorso a manodopera non regolarmente assunta, giacché la stessa, oltre a non essere regolare sotto il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna “formazione e informazione” sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta nel settore edile.

Successivamente l’istituto è stato esteso a tutti i settori imprenditoriali con la legge 123/2007 per arrivare alla sua attuale collocazione proprio all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel tempo il provvedimento ha subito diversi interventi normativi, da ultimo quello riferibile al D.Lgs. n. 151/2015, che hanno inciso su aspetti tecnici operativi nonché sulla competenza all’adozione.

La formulazione dell’articolo 14, oggi vigente, prevede che, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli ispettori del lavoro, ma anche i funzionari di vigilanza di Inps e Inail, a seguito del D.Lgs. n. 149/2015, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

« L’istituto è stato introdotto con l’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, esclusivamente nell’ambito dei cantieri edili. Successivamente è stato esteso a tutti i settori imprenditoriali con la legge 123/2007, per arrivare alla sua attuale collocazione all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, il testo unico in materia di salute e sicurezza. Nel tempo il provvedimento ha subito diversi interventi normativi, ultimo quello riferibile al D.Lgs. n. 151/2015 »

Il lavoro irregolare

In tal senso i presupposti per arrivare alla chiusura dell’attività sono sostanzialmente due. Il primo è quello più frequente, rappresentato dal riscontro, da parte dell’organo ispettivo, di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Sotto tale profilo va subito chiarito che l’ambito del lavoro irregolare è più ampio di quello previsto per la maxi sanzione sul lavoro nero.

La natura cautelare del provvedimento di sospensione, così come chiarito dal Ministero del Lavoro sia con circolare 33/2009 che con circolare 38/2010, ha come diretta conseguenza l’irrilevanza della natura giuridica del rapporto intercorrente tra datore di lavoro/committente e lavoratore, ai fini dell’adozione del provvedimento in questione. Pertanto, il lavoratore irregolare che può far scattare il provvedimento di sospensione può anche non essere subordinato ma anche semplicemente un coadiuvante familiare, rispetto al quale non siano stati posti in essere i relativi adempimenti di regolare occupazione, quali, ad esempio, ricorrendone i presupposti, l’iscrizione Inail e l’apertura di posizione previdenziale all’Inps.

Nel caso, invece, di lavoro subordinato a far scattare il blocco dell’attività sarà la mancanza della consueta comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego (UniLav). Inoltre, il o i lavoratori irregolari dovranno costituire almeno un quinto della forza lavoro complessivamente impiegata al momento dell’accesso ispettivo, effettuato dall’organo di controllo.

La violazione della sicurezza

Il secondo caso, in cui è possibile arrivare alla sospensione dell’attività, si ha in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Per tale ipotesi la possibilità di adottare il provvedimento, oltre agli ispettori del lavoro, negli ambiti nei quali sussiste una competenza in materia di sicurezza, è data agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali.

Dal punto di vista del momento in cui scatta l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa, per non esporre i lavoratori e i terzi a rischi per la sicurezza, unicamente nelle ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

Ovviamente, nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, il blocco dell’attività non può che essere immediato. Giova, poi, ricordare che, sempre nelle ipotesi di lavoro irregolare, la sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore sommerso risulti l’unico occupato dall’impresa.

Pertanto, le cosiddette microimprese, il cui organico è costituito nel complesso, da un unico lavoratore, non saranno soggette al provvedimento in questione. Tuttavia, atteso che, per le predette ragioni di sicurezza, il personale irregolare non può lavorare fino a quando non viene regolarizzato, l’attività finirà, di fatto, per fermarsi, ove il titolare non lavori concretamente nell’impresa.

Come ottenere la revoca del provvedimento

A questo punto resta da capire cosa debba fare un datore di lavoro per ottenere la revoca del provvedimento. Innanzitutto, occorrerà porre in essere gli adempimenti di sostanza. Nel caso di lavoro irregolare sarà, infatti, necessario procedere alla regolarizzazione dei lavoratori in questione, ossia andrà effettuata, se pure a posteriori, la loro assunzione con decorrenza dal primo giorno di impiego irregolare riscontrato dall’organo ispettivo, al momento dell’adozione del provvedimento.

Nel contempo, ove già scaduto il periodo di paga, andranno versati i contributi nonché sanati i profili di sicurezza, attraverso la sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione del lavoratore, ove previste. Nel caso, invece, di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza occorrerà il rispristino delle regolari condizioni di lavoro.

A tali adempimenti, il comma 4 lett. c) dell’articolo 14 ne aggiunge un altro, sicuramente rilevante per l’impatto immediato che può avere sul datore di lavoro, rappresentato dal pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs 151/2015, in ottica di agevolare la revoca della sospensione, spesso impedita semplicemente dalla contingente mancanza di liquidità, ha previsto, con il nuovo comma 5bis, che la revoca possa essere altresì concessa subordinatamente al pagamento del solo 25% della somma aggiuntiva dovuta, con la possibilità di versare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

La natura penale del provvedimento

Non va poi dimenticato che il rispetto dell’ordine sospensivo trova una tutela di natura penale. Secondo il comma 10, infatti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Infine, si ricorda che verso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all’Ispettorato Interregionale del lavoro e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.


* Mario Pagano è componente del Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le considerazioni espresse nell’articolo sono frutto esclusivo dell’opinione dell’autore
e non impegnano l’amministrazione di appartenenza


 

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