Lavoro “nero”: sanzioni e competenze

Il lavoro sommerso è un fenomeno di rilevante portata; non solo un danno enorme per il fisco, ma anche una modalità associata a problematiche di sicurezza sul lavoro. Il nostro Ordinamento cerca di arginare tale situazione attraverso un impianto sanzionatorio definito e una platea estesa di soggetti competenti in materia.

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di Mario Pagano *|

Secondo un recente studio, pubblicato dalla CGIA di Mestre, Associazione Artigiani e Piccole Imprese, in Italia il cosiddetto lavoro “nero” coinvolgerebbe oltre 3,3 milioni di lavoratori i quali, a loro volta, genererebbero un fatturato annuo sommerso di almeno 77,3 miliardi di euro. Il danno per il fisco italiano sarebbe pari a 42,6 miliardi, pari a oltre il 40% dell’evasione di imposta annua stimata dal ministero dell’Economia.

« In base ai dati della Cgia di Mestre, in Italia il cosiddetto lavoro “nero” coinvolge oltre 3,3 milioni di lavoratori che, a loro volta, generano un fatturato annuo sommerso di 77,3 miliardi di euro,
con un danno per il fisco italiano pari a 42,6 miliardi »

Un fenomeno, quindi, di rilevante portata, spesso associato, per evidenti ragioni, anche a problematiche di sicurezza sul lavoro. Non è un mistero, infatti, che chi lavora “in nero” sia spesso del tutto privo di adeguata formazione e informazione circa i rischi connessi all’attività che dovrà svolgere, esponendo per l’effetto se stesso e gli eventuali colleghi di lavoro al rischio di infortuni in percentuale statisticamente più alta rispetto alla generalità dei lavoratori, regolarmente assunti e, soprattutto, formati. Vediamo, dunque, come il nostro Ordinamento cerca di arginare questa situazione, quale sia l’impianto sanzionatorio attualmente vigente e quali siano i soggetti competenti in materia.

Normativa e soggetti competenti

La normativa di riferimento è l’articolo 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, convertito con legge n. 73/2002, che, nel tempo, ha subito numerose modifiche riguardanti sia i profili di competenza, sia la procedura di contestazione delle sanzioni amministrative nonché il loro importo, sino ad arrivare all’attuale versione, dovuta alle novità introdotte con l’articolo 22 del D.lgs. n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

Iniziamo con l’esaminare i soggetti che attualmente sono competenti a svolgere verifiche in materia di lavoro sommerso. Quando la normativa venne introdotta, nel 2002, la competenza era esclusivamente dell’Agenzia dell’Entrate. In altre parole, il lavoro nero sembrava essere più che altro una questione meramente fiscale. Nel 2006, con D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, per la prima volta la partita passa nelle mani degli ispettori del lavoro, incardinati nelle allora Direzioni Provinciali del Lavoro i quali, nel 2010, a seguito del collegato lavoro (legge n. 138/2010), si affiancano in modo generale a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Quest’ultimo è anche l’attuale regime di competenza in materia. Oggi, quindi, possono svolgere verifiche in materia di lavoro nero e irrogare le relative sanzioni non solo gli ispettori del lavoro, ma anche i funzionari di vigilanza di Inps e Inail, nonché i militari della Guardia di Finanza. Una platea estesa di soggetti che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe consentire un maggior numero di controlli e, conseguentemente, un sistema più radicato ed efficace di contrasto al fenomeno.

Lavoro “nero” e lavoro sommerso

Prima di passare all’esame concreto dei profili sanzionatori occorre però porsi una domanda fondamentale. Cosa si intende oggi per “lavoro nero” nel nostro Ordinamento giuridico?
La risposta è rinvenibile dalla lettura del primo periodo del citato comma 3, secondo il quale viene sanzionato l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. In altre parole, rientrano nel concetto di lavoro nero unicamente le forme di lavoro subordinato i cui caratteri trovano fondamento nell’articolo 2094 c.c. e nelle numerose pronunce della Giurisprudenza, che, nel tempo, muovendo da tale disposizione, ha individuato indici principali e sussidiari, riassumibili nel principio secondo il quale è necessaria la sussistenza nel rapporto di lavoro del «vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative». L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata rispetto alla specificità del ruolo attribuito al lavoratore e alla sua attuazione, posto che qualsiasi attività professionale può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di un rapporto di lavoro autonomo. Restano, pertanto, fuori dall’attuale concetto di “lavoro nero” altre tipologie di lavoro che, seppur eventualmente sommerse, ove realmente genuine nella loro natura, non sono connotate da subordinazione. Si pensi a tutte le forme di lavoro parasubordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le collaborazioni in ambito familiare. A sua volta il concetto di sommerso e, quindi, di attività subordinata sconosciuta alla Pubblica Amministrazione, viene associato all’assenza della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (UniLav) che, ai sensi dell’articolo 9bis del D.L. n. 510/1996, deve necessariamente essere effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. Pertanto, ove gli organi ispettivi accertino l’impiego di un lavoratore subordinato, rispetto al quale il datore di lavoro non abbia provveduto alla comunicazione telematica, potranno procedere ad attivare le misure di contrasto al lavoro sommerso.

Il sistema sanzionatorio

L’attuale impianto prevede un sistema sanzionatorio a fasce, in funzione del numero di giornate accertate di effettivo impiego senza regolare assunzione. La sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di impiego da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro e da euro 6.000 a euro 36.000 in caso di impiego oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Se il lavoratore irregolare risulta essere minore in età non lavorativa o straniero privo di regolare permesso di soggiorno, le medesime sanzioni sopra richiamate sono aumentate del 20%, in considerazione della maggior gravità della condotta accertata. Le cornici edittali appena esaminate devono, poi, essere confrontate con la procedura concreta di contestazione amministrativa, che prevede la possibilità di irrogare le sanzioni nell’importo minimo a fronte di una completa regolarizzazione del lavoratore. Parliamo della procedura di diffida, disciplinata dall’articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004, richiamata espressamente dal comma 3bis. In tal caso, come chiarito dal Ministero nell’ultima circolare sul punto, la numero 26/2015, per poter accedere a tale agevolazione, il datore di lavoro dovrà assumere il lavoratore con decorrenza dal primo giorno di impiego irregolare, versando nel contempo la relativa retribuzione e contribuzione. Infine, se il lavoratore risultava essere “in nero” al momento del controllo ispettivo, effettuato dagli organi di vigilanza, il D.lgs. n. 151/2015 ha aggiunto un ulteriore onere a carico del datore di lavoro in un’ottica di stabilizzazione dei rapporti di lavoro “in nero”. Infatti, oltre alla completa copertura del periodo di lavoro irregolare, eventualmente prestato prima della data in cui avviene effettivamente l’accesso degli ispettori, il datore di lavoro dovrà mantenere in servizio il medesimo lavoratore per almeno altri tre mesi, con assunzione vincolata a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno. Naturalmente la possibilità di regolarizzare e accedere alle sanzioni al minimo non è prevista per i minori in età non lavorativa e i clandestini, trattandosi di soggetti oggettivamente non assumibili, neppure a posteriori. In tali casi, pertanto, la sanzione andrà determinata secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, con importo pari al doppio del minimo delle cornici edittali, sopra richiamate, i cui importi, come detto, sono aumentate del 20%.


* Mario Pagano fa parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.


 

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